Corte costituzionale
Sentenza n. 263/1994
Corte cost., sent. 24 giugno 1994, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/1994
- Data di deposito
- 24 giugno 1994
- Data di decisione
- 20 giugno 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
- legge n. 75 del 24 marzo 1993
- decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 2, legge n. 75 del 24 marzo 1993
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 2, comma 1, legge n. 75 del 24 marzo 1993
- Capo I, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 4, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 1, decreto-legge n. 287 del 9 agosto 1993
- legge n. 457 del 10 novembre 1993
- art. 1, decreto-legge n. 405 del 9 ottobre 1993
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 53, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 108, ss., Costituzione
- art. 97, ss., Costituzione
- art. 92, ss., Costituzione
- art. 70, ss., Costituzione
- art. 55, ss., Costituzione
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 21024
Il controllo della Corte sull'ammissibilita' delle questioni di costituzionalita' in via incidentale va limitato all'adeguatezza delle motivazioni formulate dal giudice rimettente in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio 'a quo' possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un 'petitum' separato e distinto dalla questione di legittimita' costituzionale. (In base a tale asserto, la Corte - ritenendo sufficientemente dimostrato il carattere incidentale dell'impugnazione dell'art. 2, d.l. n. 16 del 1993 - ha respinto l'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine alla relativa questione). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21025
In linea generale il difetto di giurisdizione del giudice rimettente, per comportare l'irrilevanza della questione, deve risultare chiaramente dalla legge o corrispondere ad un univoco orientamento giurisprudenziale, si' da rivestire il carattere dell'evidenza. Percio', in presenza di un giudizio sulla legittimita' di un atto della p.a. (e, cioe', dell'oggetto tipico del giudizio amministrativo), il controllo della Corte non puo' implicare un sindacato circa l''iter' logico seguito dal giudice amministrativo per affermare la propria competenza a fronte della specifica questione, ma deve limitarsi alla verifica di una ragionevole possibilita', valutata 'a priori', che la disposizione denunciata sia applicabile ai fini della pronuncia da emettere nel giudizio stesso. (In base a tale asserto, la Corte - respingendo l'eccezione di irrilevanza formulata dall'Avvocatura di Stato - ha ritenuto ammissibili le questioni di costituzionalita' concernenti la base imponibile dell'I.C.I., sollevate dal giudice amministrativo chiamato a verificare la legittimita' della delibera comunale determinativa della misura della relativa aliquota). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21026
Il principio di progressivita' si riferisce al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli tributi, dal momento che - se inteso come crescita dell'aliquota correlata con l'ammontare del reddito - detto principio non puo' che aver riguardo al rapporto diretto fra imposizione e reddito personale complessivo del contribuente. - v. S. n. 159/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21027
L'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993 - in quanto dispone la transitoria applicazione di tariffe d'estimo e rendite catastali determinate sulla base del valore di mercato dell'immobile, anziche' ancorate al tradizionale parametro del calore locatizio enunciato dal d.P.R. n. 1142 del 1949 - non e' censurabile per contrasto con il principio della capacita' contributiva, giacche' la scelta di un criterio di tipo patrimoniale rimane nell'ottica tipica del catasto, la cui finalita' e' di fissare in valori obiettivi l'attitudine del bene a produrre reddito, come base di riferimento per l'applicazione delle singole imposte, sicche' e' piuttosto nell'ambito della regolamentazione di queste ultime che puo' essere verificato il rispetto del suddetto principio costituzionale. D'altra parte, l'applicazione del suddetto criterio - cui non e' logicamente estraneo il rischio di determinazione di rendite catastali tali da superare per la loro misura il reddito effettivo - e' transitoria (essendone previsto il superamento a partire dal 1995, in considerazione della tendenza legislativa ad abolire il regime vincolistico delle locazioni); ne' le generiche doglianze di irrazionalita', proposte dai giudici 'a quibus', sono idonee a evidenziare concretamente l'incongruita' della norma indubbiata rispetto al fine che si e' inteso perseguire. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75). - Sul principio di progressivita' del sistema tributario - pure richiamato dai giudici 'a quibus' e dalla Corte ritenuto inconferente - v. la precedente massima C; sul sistema catastale, v. S. n. 16/1965. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21028
L'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993 - in quanto prevede (secondo la corretta interpretazione) che i contribuenti possano tener conto, in diminuzione delle imposte dirette dovute a partire dal 1992, dell'eventuale differenza fra le tariffe d'estimo stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991 e quelle (in ipotesi, inferiori) risultanti successivamente all'esito dei ricorsi alle commissioni censuarie proposti dai Comuni - non configura un'ipotesi di 'solve et repete', giacche' l'esperibilita' dell'azione giurisdizionale volta ad accertare l'eventuale illegittimita' del tributo non e' affatto condizionata all'onere di pagamento del tributo stesso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 53 e 24 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21029
Le leggi - per lo piu' interpretative o innovative con effetto retroattivo - che interferiscono con controversie in corso, non sono, in linea di principio, contrarie a Costituzione, ne' vulnerano le attribuzioni degli organi giurisdizionali, a meno che non siano preordinate a vanificare i giudicati, dovendosi tener conto che l'opera del legislatore si svolge su un piano diverso da quello dell'opera interpretativa ed applicativa affidata al giudice. - v. S. n. 455/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21030
L'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993 - in quanto stabilisce che fino al 31 dicembre dello stesso anno continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 - non interferisce illegittimamente con l'esercizio della funzione giurisdizionale, giacche' non e' preordinato a vanificare pronuncie del giudice amministrativo che hanno annullato il suddetto decreto (nonche' il successivo d.m. 27 settembre 1991), ma provvede, bensi', a dare fondamento legislativo ai criteri che detto giudice aveva ritenuto illegittimi proprio perche' enunciati in un decreto ministeriale, in contrasto con la disciplina del catasto posta da una fonte sovraordinata, quale il regolamento governativo emanato con d.P.R. n. 1142 del 1949. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 103 e 104 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75). - v. la precedente massima F; nel senso che non puo' negarsi al legislatore la facolta' di disciplinare settori per i quali vi sia una insufficiente copertura legislativa, v. S. n. 356/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21031
L'asserito difetto dei presupposti della necessita' e dell'urgenza perde rilievo ove il decreto-legge, sotto tale profilo censurato innanzi alla Corte, sia gia' stato convertito in legge dal Parlamento; ne' e' idoneo ad attivare lo scrutinio di costituzionalita' il rilievo - espressivo di un mero punto di vista - che la ripetuta reiterazione del decreto-legge piu' volte decaduto avrebbe coartato la libera espressione della volonta' delle Camere. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21032
Non devono essere esaminati dalla Corte i profili di incostituzionalita' sollevati dal giudice 'a quo' richiamando - nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione - alcuni parametri costituzionali (nel caso di specie, gli artt. 70, 101, 102 e 104 Cost.), senza addurre alcun cenno di motivazione. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75, sollevata con mero richiamo delle disposizioni costituzionali su citate). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21033
L'art. 2, comma primo, della l. n. 75 del 1993, protraendo fino al 31 dicembre 1993 l'efficacia delle tariffe d'estimo determinate da decreti ministeriali annullati dal giudice amministrativo, non comporta una illegittima interferenza nei poteri di autotutela della p.a. (oltreche' nelle prerogative giurisdizionali), dal momento che il legislatore e' intervenuto a sanare situazioni derivanti proprio dall'accertata inidoneita' dello strumento amministrativo a realizzare una disciplina degli estimi catastali informata a criteri diversi da quelli previsti dal d.P.R. n. 142 del 1949. Ne' e' comunque configurabile l'illegittimita' in via derivata dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale - nel definire la base imponibile per l'I.C.I. - non fa alcun richiamo (anche perche' cronologicamente anteriore) ai criteri d'estimo di cui all'art. 2 della l. n. 75, ma si limita, invece, a richiamare le rendite risultanti in catasto (da rivalutare periodicamente) senza qualificare la relativa fonte. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg., e 113 Cost. - denunciando l'illegittimita' dell'art. 2, comma primo, della l. 24 marzo 1993, n. 75, e, in via derivata, dell'art. 5, commi primo, secondo e quinto, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - v. la precedente massima G; nella motivazione della decisione qui massimata, la Corte esprime dubbi sulla corretta proposizione della questione, connessi al generico richiamo di parametri susseguenti a quelli puntualmente indicati e all'assenza di adeguata ed analitica motivazione in ordine a ciascun parametro. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21034
La questione di costituzionalita' del Capo I (artt. 1-18) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 investe l'intero complesso normativo riguardante l'istituzione e la disciplina (sostanziale e procedimentale) dell'I.C.I., e va percio' dichiarata inammissibile, in quanto le disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei, fra i quali non e' dato ravvisare quella reciproca, intima connessione necessaria perche' possa validamente introdursi un giudizio di legittimita' costituzionale avente ad oggetto un intero testo legislativo. Ne' possono valere a superare tale rilievo le puntuali censure prospettate dalle parti costituite, dal momento che la Corte deve esaminare le questioni nei limiti in cui esse sono state precisate nelle ordinanze di rinvio. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, comma terzo, e 53 Cost.). - nel senso che i limiti del 'thema decidendum' sono fissati nell'ordinanza di rimessione, v., da ultimo, O. n. 469/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21035
La questione di costituzionalita' concernente l'intero art. 4 della l. 23 ottobre 1992, n. 421 - con cui e' stata a suo tempo conferita al Governo la delega per l'istituzione e la disciplina dell'I.C.I. - va dichiarata inammissibile, in quanto il testo censurato ha oggetti eterogenei non reciprocamente ed intimamente connessi, componendosi di molteplici proposizioni normative, recanti ben diciannove principi e criteri direttivi. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, comma terzo, e 53 Cost.). - per identica 'ratio decidendi', v. la precedente massima M. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21036
Nelle controversie aventi ad oggetto le rendite catastali derivanti dalle tariffe d'estimo di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1991, transitoriamente applicabili in forza dell'art. 2, d.l. n. 16 del 1993, e' estranea al 'thema decidendum' ogni questione attinente alle procedure di ricorso per contestazione degli estimi fra comuni e amministrazione finanziaria. (Inammissibilita' - per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo' - della questione di costituzionalita' degli artt. 1, d.l. 9 agosto 1993, n. 287, e 1, d.l. 9 ottobre 1993, n. 405, quest'ultimo convertito in l. 10 novembre 1993, n. 457, i quali dispongono che i ricorsi non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore dei decreti stessi si intendono accolti, e che nei successivi trenta giorni l'amministrazione puo' ricorrere alla commissione censuaria centrale). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata con le ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (R.O. n. 628 del 1993), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 102 e 103 della Costituzione; della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in riferimento agli artt. 24, 3 e 53 della Costituzione; della Commissione tributaria di primo grado di Rossano (R.O. n. 798 del 1993), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 102 e 103 della Costituzione; della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (R.O. n. 5 del 1994), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 101, 102 e 104 della Costituzione; della Commissione tributaria di secondo grado di Perugia (R.O. n. 118 del 1994), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 102, 103 e 104 della Costituzione;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, sollevata con la ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, e con la ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (R.O. n. 5 del 1994), in riferimento all'art. 77 della Costituzione;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, sollevata con la ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in riferimento agli artt. 70, 101, 102 e 104 della Costituzione;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) e dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con due ordinanze in data 10 novembre 1993 (R.O. n. 31 del 1994 e R.O. n. 33 del 1994);
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e del Capo I (artt. 1-18) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, con le menzionate ordinanze del predetto Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria;
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie) e 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Rossano, con la menzionata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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