Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1991

Corte cost., ord. 6 febbraio 1991, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
56/1991
Data di deposito
6 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:56

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16828

Manifesta inammissibilita' delle questioni per essere l'ordinanza di rimessione affetta da palese contraddittorieta' in quanto il giudice istruttore remittente, da un verso, censura la norma de qua perche' non gli consente di sindacare le ragioni poste dal pubblico ministero a base del dissenso per l'accoglimento della richiesta degli imputati per il rito abbreviato e, dall'altro, rileva che l'attribuzione della relativa competenza al giudice istruttore, importando il suo sostituirsi alla Corte di assise, giudice naturale precostituito per legge per giudicare dei delitti di cui sono imputati i richiedenti il giudizio abbreviato, violerebbe l'art. 25 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) degli artt. 247, quarto comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 102 e 107 della Costituzione; b) degli artt. 438, 439, 440, 441, 442, 443 del codice di procedura penale e 247, quarto comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in riferimento agli artt. 1, 3, 13, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 107 e 111 della Costituzione, nonché all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; sollevate dal giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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