Art. 443 — Limiti all'appello

L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.(151)173

Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

Testo aggiornato al 2026-06-23. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.