Art. 442 — Decisione

Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 33. PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 33.

Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

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