Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1970

Corte cost., sent. 3 giugno 1970, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/1970
Data di deposito
3 giugno 1970
Data di decisione
21 maggio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:79

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5026

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma terzo del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 sulle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile - in base al quale sono stati emessi i regolamenti di cui ai decreti ministeriali 20 giugno 1960 e 11 gennaio 1965 contenenti disposizioni sulle esecuzioni affidate agli Istituti di vendite giudiziarie - sollevata sul rilievo che il potere regolamentare conferito con detto articolo al Ministro di grazia e giustizia di stabilire modalita' e controlli per l'esecuzione degli incarichi affidati agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto sia in contrasto tanto con l'art. 87, quinto comma, della Costituzione, che prevede l'emanazione di regolamenti solo da parte del Presidente della Repubblica, tanto con gli altri precetti costituzionali (art. 70 e 82) che disciplinano le fonti di produzione normativa senza far menzione di ministri.

Massima n. 5027

E' da escludere che la Costituzione, col solo cenno fattone nell'art. 87, abbia inteso regolare la materia dei regolamenti statali del potere esecutivo. La norma costituzionale contiene una semplice enunciazione delle competenze del Capo dello Stato tra le quali comprende quella (comma quinto) di emanare i regolamenti. Dal fatto che i soli regolamenti statali dei quali fa menzione la Carta costituzionale siano quelli emanati dal Presidente della Repubblica non puo' dedursi che la Costituzione abbia riservato alla competenza esclusiva del Capo dello Stato l'emanazione dei regolamenti e che percio' sarebbero illegittime, in riferimento al citato art. 87 comma quinto, tutte le disposizioni di legge che attribuiscano tale potesta' ai ministri.

Massima n. 5028

La Costituzione non indica quali siano i regolamenti e quale il procedimento che dev'essere seguito per la loro formazione essendo i regolamenti da essa presupposti come erano per l'innanzi disciplinati dall'ordinamento.

Massima n. 5029

Dalle disposizioni contenute nell'art. 1, n. 7 del R.D. 14 novembre 1901, n. 466 e nell'art. 1, comma primo, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 risulta che i regolamenti governativi, deliberati collegialmente dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, devono essere emanati con decreto del Capo dello Stato; nulla invece autorizza a ritenere che tale decreto sia richiesto anche per regolamenti ministeriali. Se pertanto questi ultimi potevano essere emanati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della Costituzione non si vede perche' dovrebbero essere emanati con decreti del Capo dello Stato ora che la posizione costituzionale di quest'organo e' diversa da quella che aveva nel precedente ordinamento. Deve pertanto ritenersi che una legge o un atto avente la stessa efficacia della legge formale possa attribuire ad un Ministro la potesta' di emanare norme regolamentari.

Massima n. 5030

Leggi particolari che attribuiscano ad un ministro la potesta' di emanare norme regolamentari non sono in contrasto con le norme costituzionali comprese nella sezione intitolata alla "formazione delle leggi" (artt. 70 a 82) poiche' (come la Corte ha gia' avuto modo di precisare sent. n. 26 del 1966) tali precetti costituzionali riguardano la funzione legislativa del Parlamento e gli atti aventi lo stesso valore giuridico della legge che possono essere emanati da altri organi dello Stato e non si riferiscono ai regolamenti che sono invece atti di normazione secondaria privi di forza di legge. Ben puo', pertanto, il legislatore attribuire il carattere di fonte dell'ordinamento ad atti che per essere sforniti del valore di legge siano diversi da quelli contemplati dai citati precetti costituzionali.

Massima n. 5031

A sostegno dell'inammissibilita' dei regolamenti ministeriali non giova addurre che per esse non figurano dettate le garanzie del parere del Consiglio di Stato e del controllo della Corte dei conti poiche' tali rilievi, sebbene meritevoli di considerazione, nulla hanno a che vedere con la questione della loro legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 87, quinto comma e 70 a 82 della Costituzione. In assenza di una disciplina generale ed uniforme dei regolamenti ministeriali, la procedura della loro formazione e' stabilita dalle singole leggi che autorizzano i ministri ad emanarli; queste leggi possono anche disporre che sia sentito il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi oppure nulla stabilire al riguardo. I decreti ministeriali che approvano i regolamenti in tanto saranno registrati alla Corte dei conti in quanto importino spese.

Massima n. 5032

E' vero che il R.D. 24 settembre 1931, n. 1256 sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti nulla dispone circa l'obbligo di pubblicazione dei regolamenti ministeriali, e' altrettanto vero pero' che tale obbligo, che e' condizione indispensabile della loro applicabilita', risulta fissato dall'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma terzo, del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 87, comma quinto, e 70 a 82 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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