Art. 254 — Redditi determinati in base alle scritture contabili (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio e dell'eventuale prospetto di cui all'articolo 54 comma 1; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni della parte I, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui all'articolo 159, comma 2, lettere b) ed e), dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera c), dalle dichiarazioni di altri soggetti previste nell'articolo 57 del presente testo unico e nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 161 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 159. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

In deroga alle disposizioni del comma 1 l'ufficio dell'Agenzia delle entrate determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al comma 1, lettera d): a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione; b) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'articolo 161 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'articolo 20, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; c) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del comma 1 ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d); d) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettere c), d), e) e f);

Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 23 e 26. Il reddito di impresa dei soggetti indicati nell'articolo 23 comma 4, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del comma 2.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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