Art. 256 — Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle società si procede con unico atto agli effetti di tale imposta, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 254 relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'articolo 56 e tenendo presenti anche le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si procede con unico atto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle società dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del comma 1 o quelle dell'articolo 253, secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →