Art. 260 — Notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (articolo 3, commi da 4 a 6, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331)

Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 259 possono essere notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

La disposizione recata dal comma 1 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici dell'Agenzia delle entrate inviano in conformità alle singole leggi di imposta, nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative.

Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 259, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →