Art. 256-bis — Società di capitali a ristretta base partecipativa

1. In caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza: a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati; b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti. 2.

Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 49, 70 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →