Art. 314 — Organi competenti all'accertamento delle violazioni (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente sezione, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 153, 154, 156, ai funzionari dell'Agenzia delle entrate all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a qualsiasi funzionario e impiegato addetto agli uffici stessi.
I soggetti indicati nell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati a esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al comma 1 e agli ufficiali e agenti della polizia tributaria.
L'obbligo di cui al comma 2 non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.
I notai sono tenuti in ogni caso a esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, a eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.