Art. 107 — Attività di accertamento (articolo 34, commi 1 e 2, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 254, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui all' articolo 106.

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →