Art. 31 — Omessa tenuta dei libri contabili (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

Le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano ai soggetti indicati nello stesso articolo 30, comma 1, lettere a) e b), eccettuati gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale né alle persone fisiche non residenti di cui al comma 1, lettera d), dello stesso articolo, qualora i ricavi di cui all'articolo 94 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nell'esercizio dell'impresa o attività commerciale o della stabile organizzazione non abbiano superato l'ammontare di 92.962,24 euro. In tal caso il valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 esistenti al 1° gennaio, determinato a norma dello stesso articolo, deve essere annotato entro il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 nel registro indicato dall'articolo 23. In mancanza di tale annotazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254, comma 3, e l'ufficio irroga la sanzione nella misura di cui all'articolo 34, comma 1-bis, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →