Art. 36 — Valutazione dei crediti e dei debiti (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto delle perdite verificatesi anteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Richiamato da
Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 37