Art. 36 — Valutazione dei crediti e dei debiti (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto delle perdite verificatesi anteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 37