Art. 38 — Ammortamento dei beni ammortizzabili (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

L'ammortamento dei beni ammortizzabili è determinato in misura pari alla somma delle quote massime di ammortamento ordinario dalla data di acquisizione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le quote sono calcolate in base ai coefficienti in vigore per ciascun anno. Per i beni mobili strumentali valutati a norma della seconda parte dell'articolo 33, comma 2, l'ammortamento è determinato in misura pari al cinquanta per cento del loro valore.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →