Art. 37 — Altre attività (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

Le attività diverse da quelle indicate negli articoli da 32 a 36 si valutano al costo di acquisizione.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →