Art. 33 — Valutazione dei beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

I beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri, raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e secondo i coefficienti di ammortamento in vigore dall'anno di riferimento, sono valutati in base al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32, commi 2 e 3.

Se manca la documentazione del costo, si assume il valore normale alla data di acquisizione. Se non risulta la data di acquisizione, il bene si considera acquisito il 31 dicembre dell'anno precedente.

I beni in corso di costruzione sono valutati a norma dell'articolo 32, comma 4.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 38