Art. 30 — Contenuto del prospetto delle attività e delle passività nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

Nel prospetto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 devono essere indicati: a) per gli enti e le società di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, tutte le attività e tutte le passività; b) per le persone fisiche di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), e per gli enti di cui al comma 2, lettera c), dello stesso articolo, che hanno nel territorio dello Stato la residenza ovvero la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, le attività e le passività relative alle imprese o attività commerciali esercitate; c) per le persone fisiche che esercitano arti o professioni e per le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui allo stesso articolo 19, comma 2, lettere a) e b), i beni per i quali intendono richiedere la deduzione di quote di ammortamento ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e i relativi ammortamenti pregressi; d) per le persone fisiche non residenti e per le società e gli enti di ogni tipo, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, le attività e le passività relative alle stabili organizzazioni.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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