Art. 35 — Valutazione dei titoli (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente.

Le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano al costo ovvero, se questo non è documentato, in base all'ultimo bilancio della società emittente approvato anteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente relativi a titoli quotati in borsa analoghi per scadenza e tasso di interesse.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →