Art. 35 — Valutazione dei titoli (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente.
Le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano al costo ovvero, se questo non è documentato, in base all'ultimo bilancio della società emittente approvato anteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente relativi a titoli quotati in borsa analoghi per scadenza e tasso di interesse.