Art. 40 — Valori riportati nel prospetto (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

I valori indicati nel prospetto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

La differenza fra l'ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →