Art. 39 — Determinazione dell'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

L'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento è determinato in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare corrispondente alla situazione giuridica dei singoli dipendenti alla stessa data in conformità delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →