Art. 39 — Determinazione dell'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
L'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento è determinato in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare corrispondente alla situazione giuridica dei singoli dipendenti alla stessa data in conformità delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.