Art. 32 — Valutazione dei beni immobili e dei beni registrati (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
I beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione. Il valore o prezzo, se si riferisce indistintamente all'immobile o a beni mobili, deve essere depurato della parte imputata a questi ai sensi dei successivi articoli.
Per i beni costruiti in economia od in appalto, si assume il costo di produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di ultimazione della costruzione.
I valori determinati ai sensi dei commi 1 e 2 sono maggiorati, a titolo di spese incrementative, nella misura del tre per cento per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei mesi o nella maggior misura risultante dalla relativa documentazione.
I beni in corso di costruzione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.