Art. 28 — Scritture contabili dei sostituti d'imposta (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

I soggetti indicati nell'articolo 19, comma 3, devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare al libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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