Art. 19 — Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni del presente capo: a) le società soggette all'imposta sul reddito delle società; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 26 e 27: a) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; b) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto indicato alla lettera a); c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui all'articolo 28, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'articolo 24.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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