Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/2020

Corte cost., ord. 23 luglio 2020, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
162/2020
Data di deposito
23 luglio 2020
Data di decisione
25 giugno 2020
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:162

Norme oggetto del giudizio

  • intero testo, decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • art. 1, decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • art. 9, decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • art. 12, comma 5, decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • art. 12, comma 6, decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • art. 13, decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • art. 14, decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • art. 21, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • art. 30, comma 1, decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • art. 31-ter, decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • legge n. 132 del 1° dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 42342

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Governo costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.l. n. 113 del 2018 e della legge di conversione n. 132 del 2018, promosse dalla Regione Piemonte, rispettivamente in riferimento all'art. 77 ed agli artt. 70 e 72 Cost., e, in via subordinata, degli artt. 1, 9, 12, commi 5 e 6, 13 e 14 del suddetto d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 38, 97, 114, 117, primo comma, in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 CEDU, 117, terzo, quarto e settimo comma, 118 e 119 Cost., nonché degli artt. 21, comma 1, lett. a ), 30, comma 1, e 31- ter del medesimo d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 42, 47, secondo comma, 97, 117, primo comma, in relazione all'art. 8 CEDU, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 267 del 2019, n. 211 del 2019, n. 190 del 2019, n. 183 del 2019 e n. 136 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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