Corte costituzionale
Sentenza n. 198/2018
Corte cost., sent. 14 novembre 2018, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/2018
- Data di deposito
- 14 novembre 2018
- Data di decisione
- 19 giugno 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno - Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:198
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 22, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 3, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 5, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 26, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 8, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 16, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 12, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 13, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 17, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 9, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- legge n. 114 del 9 luglio 2015
- art. 4, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 14, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 22, comma 1, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 22, comma 2, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 22, comma 3, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 22, comma 4, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 23, comma 1, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 23, comma 4, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 24, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 16, comma 2, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 3, comma 1, lett. g), decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 18, comma 3, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 3, comma 1, lett. h), decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 6, comma 11, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 25, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 21, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 33, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 27, decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 26, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017
- art. 27-bis, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 14, legge n. 241 del 7 agosto 1990
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- direttiva UE n. 52 del 16 aprile 2014
- art. 117, comma 1, Costituzione
- legge n. 114 del 9 luglio 2015
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 32, comma 1, lett. c), legge n. 234 del 24 dicembre 2012
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 19-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 3), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 11), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 13), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 16), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 18), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 20), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 14), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 3), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. d), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. m), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 4, n. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 9, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 10, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 11, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 13, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, n. 7, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, n. 10, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, n. 12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, n. 14, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, n. 16, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, n. 20, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, n. 22, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 1, par. 6), lett. a), direttiva UE n. 52 del 16 aprile 2014
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 22 maggio 1975
Massime
Massima n. 41481
Nel giudizio principale avente ad oggetto l'intero d.lgs. n. 104 del 2017, o sue singole disposizioni, la censura riferita alla violazione dell'art. 76 Cost., proposta dalla Regione Puglia, dalla Provincia autonoma di Trento - quest'ultima anche in riferimento all'art. 77 Cost. - e, seppure formalmente rivolta relativamente ad alcuni articoli, dalla Provincia autonoma di Bolzano, va prioritariamente esaminata, per essere logicamente pregiudiziale rispetto alle altre doglianze promosse dalle indicate ricorrenti, che hanno chiaramente ed esaustivamente indicato le competenze regionali o provinciali asseritamente incise dall'atto impugnato, con ciò assolvendo l'onere di motivare circa la ridondanza del vizio di eccesso di delega sulle loro attribuzioni costituzionalmente garantite.
Massima n. 41482
La circostanza che, nel giudizio in via principale, il vizio lamentato dal ricorrente su singole disposizioni potrebbe determinare, in ipotesi, l'illegittimità costituzionale dell'atto normativo nella sua interezza, non vale a rendere dovuta l'impugnazione di tutto quest'ultimo. (Nel caso di specie, relativo al giudizio principale su singole disposizioni del d.lgs. n. 104 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancata corrispondenza tra le censure, che varrebbero a travolgere l'intero decreto legislativo, e il petitum delle questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitandosi la ricorrente a richiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale delle sole disposizioni del decreto che reputa lesive delle proprie competenze costituzionalmente garantite).
Massima n. 41483
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 120 Cost., dell'intero d.lgs. n. 104 del 2017, con cui è stata esercitata la delega per il recepimento della direttiva 2014/52/UE, in materia di valutazione di impatto ambientale. La ricorrente ha indicato tale doglianza solo nella memoria illustrativa, e non nel ricorso.
Massima n. 41484
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., dell'intero d.lgs. n. 104 del 2017, con cui è stata esercitata la delega n. 114 del 2015 per il recepimento della direttiva 2014/52/UE, concernente la valutazione di impatto ambientale. Il rinvio operato dall'art. 1, comma 2, della legge delega all'art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 - che fissava entro due mesi dal termine di recepimento della direttiva il termine di esercizio della delega - va considerato fisso, perché la diversa soluzione, del rinvio mobile - per cui il riferimento andrebbe inteso ora all'art. 29 della legge n. 115 del 2015, che, modificando l'indicato art. 31, comma 1, ha innalzato a quattro mesi il termine di recepimento - oltreché in contrasto con il principio generale di irretroattività di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ., rischierebbe di determinare il radicale azzeramento del potere del delegato. Il termine per l'esercizio della delega, scaduto il 16 marzo 2017, ha beneficiato della proroga di tre mesi determinata dall'aver trasmesso, nell'ultimo giorno utile, lo schema di decreto legislativo alla Conferenza Stato-Regioni e alle commissioni parlamentari competenti. Il Governo, in tal modo, non ha inteso "lucrare" indebitamente la proroga, dando luogo ad un abuso di procedimento, né risulta violata la scansione procedimentale prescritta dalla disposizione di delega, poiché la norma interposta dell'art. 1, comma 3, della legge n. 114 del 2015, è ispirata alla ratio, rispettata, di consentire alle Commissioni parlamentari di rendere il proprio parere dopo avere avuto contezza di quelli espressi dagli altri organi coinvolti nel procedimento. Né, infine, è fondata la questione relativa all'emanazione del decreto legislativo oltre il termine per il recepimento della direttiva 2014/52/UE, poiché il suo accoglimento aggraverebbe il vulnus al parametro costituzionale evocato, rendendo lo Stato italiano responsabile per il mancato recepimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017 e n. 163 del 1963 ). La norma che fissa il termine entro cui esercitare la delega non è meramente procedimentale, perché determina quel «tempo limitato» (art. 76 Cost.) durante il quale il Governo ha il potere di esercitare in via eccezionale una funzione, quella legislativa, che ordinariamente spetta alle Camere. La necessità di acquisire il parere sussiste ogni qualvolta lo Stato, esercitando competenze normative proprie in materie di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., oppure stabilendo principi fondamentali in materie di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., interferisce con ambiti di competenza regionale.
Massima n. 41485
Sono dichiarate inammissibili, per mancata impugnazione della legge delega, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni Veneto e Calabria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento al principio di leale collaborazione - degli artt. 3, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017. Come eccepito dal Governo, la norma di delega può essere impugnata allo scopo di censurare le modalità di attuazione della leale collaborazione dalla stessa prevista ed al fine di ottenere che il decreto delegato sia emanato previa intesa. Da tale immediata impugnabilità deriva, per un verso, che la lesione costituisce effetto diretto ed immediato di un vizio della stessa legge delega, e non del decreto delegato; e, per un altro, che l'eventuale vizio del decreto delegato è meramente riflesso, con la conseguenza che la censura di violazione del principio di leale collaborazione denuncia in realtà un vizio che concerne direttamente ed immediatamente la norma di delega. ( Precedenti citati: sentenza n. 261 del 2017 e n. 251 del 2016 ).
Massima n. 41486
Nel giudizio principale avente ad oggetto l'intero d.lgs. n. 104 del 2017, la mancata impugnazione della legge delega n. 114 del 2015 esclude che la Corte costituzionale possa prendere in considerazione l'istanza di autorimessione sulla legge delega, proposta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Puglia. ( Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017 ).
Massima n. 41487
Per costante giurisprudenza costituzionale, la tutela dell'ambiente non è configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. L'ambiente è un valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando però allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. In tal caso, la disciplina statale viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà da parte loro di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di quelle che concorrano con quella dell'ambiente. Con riferimento agli enti ad autonomia differenziata, la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale deve essere necessariamente contemperata con lo spazio di autonomia spettante in virtù dello statuto speciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 218 del 2017, n. 212 del 2017, n. 210 del 2016, n. 51 del 2016, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 233 del 2013, n. 145 del 2013, n. 357 del 2010, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007, n. 407 del 2002 e n. 210 del 1987 ). La Valutazione di impatto ambientale (VIA), strumento necessario a garantire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambiente, ha giuridicamente una struttura anfibia: per un verso, conserva una dimensione partecipativa e informativa, volta a coinvolgere e a fare emergere nel procedimento amministrativo i diversi interessi sottesi alla realizzazione di un'opera ad impatto ambientale; per un altro, possiede una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto esaminato. L'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, rientra nella materia della "tutela ambientale", poiché esso rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017, n. 215 del 2015, n. 234 del 2009 e n. 225 del 2009 ). Le Regioni speciali (e le due Province autonome) devono rispettare le prescrizioni legislative statali di carattere generale, di riforma economico-sociale, incidenti su materie assoggettate dagli statuti al regime della competenza legislativa piena o primaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2017, n. 212 del 2017, n. 233 del 2010, n. 164 del 2009, n. 51 del 2006 e n. 536 del 2002 ). Le norme fondamentali di riforma economico-sociale - la cui qualificazione non può essere attribuita, immediatamente ed indistintamente, a tutte le disposizioni di un atto, ma deve essere valutata di volta in volta, alla luce della loro ratio - sono tali per il loro contenuto riformatore e per la loro attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza, che postulano una uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2017, n. 212 del 2017, n. 170 del 2001, n. 477 del 2000 e n. 323 del 1998 ).
Massima n. 41488
Nel giudizio principale promosso, tra gli altri, dalla Provincia autonoma di Bolzano, degli artt. 3, 4, 5, 12, 14, 16, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per genericità delle censure e mancata indicazione delle competenze legislative asseritamente lese. I termini delle questioni prospettate dalla ricorrente sono identificati con sufficiente precisione, risultando soddisfatto l'onere di individuazione delle disposizioni impugnate, dei parametri evocati e delle ragioni delle violazioni lamentate. ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2018, n. 247 del 2017, n. 245 del 2017 e n. 231 del 2017 ).
Massima n. 41489
Per costante giurisprudenza costituzionale la legge delega, fondamento e limite del potere legislativo delegato, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee a indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato, ma ben può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio, entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di "riempimento" normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione "legislativa", cosicché la valutazione di conformità del decreto legislativo alla sua legge delega richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2017 e n. 250 del 2016 ). In caso di attuazione, per il mezzo del binomio legge di delega-decreto legislativo, della normativa europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2015, n. 134 del 2013 e n. 32 del 2005 ).
Massima n. 41490
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Puglia, Veneto e Calabria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli artt. 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, che riformano la disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA. Deve escludersi che la legge delega n. 114 del 2015 rientri nel novero delle deleghe di mero riassetto o riordino, in ragione delle quali i poteri del legislatore delegato di introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto alla previgente disciplina normativa devono considerarsi circoscritti entro limiti puntuali; l'attuazione, in particolare, di una direttiva dell'Unione europea, per di più modificativa di una precedente, non può non implicare l'adozione di misure normative innovative, volte a realizzare, nell'ordinamento interno, le finalità e agli obiettivi posti a livello europeo. Né la modifica, posta in essere dalle disposizioni impugnate, della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di VIA e dei relativi procedimenti è estranea alla ratio della delega, la cui strategia si giustifica con l'esigenza di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l'applicazione delle nuove regole, in modo da recepire fedelmente la direttiva, che reca una disciplina piuttosto dettagliata, superando la pregressa situazione di frammentazione e contraddittorietà della regolamentazione, dovuta alle diversificate discipline regionali. E se è vero è che la "centralizzazione" delle competenze non era specificamente imposta né dalla legge delega né dalla direttiva, la soluzione prescelta dal legislatore delegato è comunque frutto legittimo dell'esercizio di quel margine di discrezionalità riconosciuto al Governo per raggiungere gli obiettivi posti dalla direttiva e dalla legge delega. La legge delega, fondamento e limite del potere legislativo delegato, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee a indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato, ma ben può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio, entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di "riempimento" normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione "legislativa". In questo quadro, la valutazione di conformità del decreto legislativo alla sua legge delega richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega. Quando si tratti, poi, di dare attuazione, per il mezzo del binomio legge di delega-decreto legislativo, alla normativa europea, si è affermato, altrettanto costantemente, che "i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto", potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2017, n. 250 del 2016, n. 210 del 2015, n. 134 del 2013 e n. 32 del 2005 ).
Massima n. 41491
Sono dichiarate inammissibili, per genericità del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 5, comma 1, 8, 16, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 4, 23, commi 1 e 4, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, in attuazione della legge delega n. 114 del 215, riformano la disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA). Mentre il parametro interposto evocato - l'art. 32, comma 1, lett. c) della legge n. 234 del 2012, cui la legge delega fa rinvio per dettare un criterio e principio direttivo - prevede che gli atti di recepimento delle direttive UE non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, la ricorrente si limita a richiamare il divieto imposto dal legislatore delegante, senza indicare né quali sarebbero i livelli minimi di regolazione stabiliti dalla direttiva, né per quali ragioni le disposizioni impugnate li avrebbero, in ipotesi, resi più gravosi.
Massima n. 41492
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione in ordine alla ridondanza dei vizi evocati sulle proprie competenze - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia per violazione degli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost., dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2017, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, lett. g), dello stesso decreto legislativo. Le questioni prospettate dalla ricorrente sono prive di qualsiasi riferimento alla specifica competenza legislativa che si assume violata e risulta impossibile, dunque, individuare la potenziale lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione Lamentata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2018, n. 13 del 2017, n. 287 del 2016, n. 251 del 2016, n. 244 del 2016, n. 65 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 189 del 2015, n. 153 del 2015, n. 140 del 2015, n. 89 del 2015, n. 13 del 2015, n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012 ).
Massima n. 41493
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 3, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2017. La norma impugnata, che consente al Ministro dell'ambiente di esonerare dalle procedure di VIA, in tutto o in parte, i progetti predisposti per rispondere ad emergenze di protezione civile, riproduce quanto stabilito dall'art. 1, par. 3, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla più recente direttiva 2014/52/UE, inserendosi nel margine di discrezionalità lasciato aperto dalla direttiva. L'attribuzione allo Stato del potere di esonero suddetto non è incongruente con la necessità di garantire l'uniformità della protezione ambientale, mentre il principio di leale collaborazione è salvaguardato sia a monte, attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che annoverava tale norma, sia a "valle" del procedimento amministrativo, in quanto la delibera dello stato di emergenza viene decisa dal Consiglio dei ministri previa intesa con la Regione interessata. Alla luce di un inquadramento sistematico, la decisione di esonero dalla VIA dovrà succedere alla decisione di realizzare interventi di protezione civile concertati con gli enti territoriali interessati. Non è inibito allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile. ( Precedente citato: sentenza n. 234 del 2009 ).
Massima n. 41494
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 104 del 2017, che ha sostituito il comma 11 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo che il Ministro dell'ambiente, in casi eccezionali e previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalla procedura di VIA. La disposizione impugnata ricalca il tenore letterale della normativa europea (art. 2, par. 4, direttiva 2011/92/UE, come rivista dalla direttiva 2014/52/UE), ponendo in capo al vertice dell'amministrazione centrale la scelta di derogare ai livelli di tutela ambientale e attribuendo, in modo non irragionevole, allo Stato la responsabilità politico-amministrativa di esonerare specifici progetti di fronte alla Commissione europea. Dal punto di vista interno, questa opzione trova coerente giustificazione nella necessaria uniformità della protezione ambientale, la cui prevalenza consente di respingere le censure relative alla asserita violazione delle competenze regionali ed evita un esiziale frazionamento delle esigenze di tutela.
Massima n. 41495
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità e carenza di motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017. Le Regioni ricorrenti passano in analitica rassegna le previsioni novellate dalle quali emerge l'allocazione di funzioni in capo allo Stato, per cui esse si assumono lese dalla sottrazione di competenze a lungo esercitate, e tanto basta a ritenere sufficientemente motivate le censure di costituzionalità in relazione agli evocati parametri costituzionali.
Massima n. 41496
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Calabria e Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017 che, rispettivamente, modificano i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA e determinano espressamente l'abrogazione delle previgenti disposizioni reputate incompatibili. Le disposizioni impugnate vanno ricondotte alla potestà esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", che determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente dei progetti reputati più significativi, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema. Ciò risponde ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale. Né può considerarsi irragionevole la scelta di predisporre due discipline differenziate per istituti, quali la VIA e la VAS (valutazione ambientale strategica), che presentano peculiarità che li mantengono distinti: la VIA, difatti, svolge una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto ad impatto ambientale, mentre la VAS si inserisce nella funzione di pianificazione, proponendo un esame degli effetti che può avere sull'ambiente l'attuazione di previsioni contenute in piani e programmi. La disposizione censurata non esclude, inoltre, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, stabilire livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli previsti dalla normativa statale. ( Precedente citato: sentenza n. 225 del 2009 ).
Massima n. 41497
Sono dichiarate inammissibili le censure del tutto prive di supporto argomentativo. (Nella specie, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 76, 117, 118 e 120 Cost., dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, sono inammissibili, perché le censure della resistente sono assolutamente prive di supporto argomentativo).
Massima n. 41498
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, il quale disciplina il provvedimento unico regionale, prevedendo che sia rilasciato a seguito di apposita conferenza di servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990. La norma impugnata, riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia ambientale, è coerente con quella sovranazionale; la disciplina del provvedimento unico regionale, in coerenza con la delega conferita dal Parlamento, è finalizzata a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto, e non comporta alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera, di competenza eventualmente anche regionale, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Né può sostenersi che il decreto legislativo censurato abbia realizzato una disparità di trattamento tra Stato e Regioni; appartiene, infatti, alla discrezionalità del legislatore statale, nell'esercizio della sua competenza esclusiva, anche in considerazione delle particolari dimensioni e del rilievo dei progetti da autorizzare a sé riservati, la modulazione dell'innovativo procedimento di VIA, mentre la pretesa violazione della leale collaborazione, è priva di riscontro fattuale.
Massima n. 41499
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento al principio di leale collaborazione, dell'art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, sostituendo l'art. 25 cod. ambiente, nei provvedimenti di VIA statale non richiede più il previo parere della Regione interessata. Poiché la Regione è coinvolta a monte, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la riconducibilità della disciplina alla tutela ambientale rende non doverose ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni a valle, nell'ambito del procedimento amministrativo che ricade nella competenza esclusiva dello Stato.
Massima n. 41500
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017, che sostituisce il comma 1 dell'art. 33 cod. ambiente, concernente la determinazione delle tariffe a carico di coloro che propongono progetti, piani o programmi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS di competenza statale. La norma impugnata ha inteso modificare solo la disciplina per la determinazione delle tariffe per le procedure di verifica di competenza statale; la circostanza che sia stata lasciata inalterata, invece, la previsione del successivo comma 2, non può avere altra valenza che quella di mantenere in capo alle Regioni e alle Province autonome - purché rispettino il criterio generale, introdotto dal legislatore delegato, della commisurazione degli oneri al costo effettivo del servizio - il potere di stabilire un proprio regime tariffario, relativamente alle medesime procedure di loro competenza, cosicché l'opzione ermeneutica costituzionalmente imposta comporta che, per le procedure suddette, le Regioni e le Province autonome, non solo sono coinvolte, ma sono titolari della potestà di determinazione delle tariffe.
Massima n. 41501
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria in riferimento agli artt. 76, 81, 117, terzo comma, e 118 Cost. - dell'art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, recante la clausola di invarianza finanziaria della riforma della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale. Le ricorrenti non precisano quali nuovi adempimenti procedimentali avrebbe determinato a loro carico la norma impugnata, né identificano puntualmente i maggiori oneri economici che ne deriverebbero. Le evocate censure finiscono per rivelarsi anche contraddittorie rispetto alla doglianza principale, ovvero l'avvenuta contrazione, ad opera del decreto legislativo impugnato, delle competenze regionali in materia di VIA, cui dovrebbe logicamente conseguire un decremento, e non già un incremento, delle esigenze finanziarie delle Regioni.
Massima n. 41502
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e apoditticità degli argomenti addotti, le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 5, comma 1, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, che riformano le competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA. La ricorrente non ha adeguatamente chiarito quali sarebbero le proprie peculiarità istituzionali limitate dalla disciplina impugnata, la quale avrebbe l'effetto di compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa. Le argomentazioni spese sul punto, inoltre, non sono sufficienti neppure a motivare la ridondanza su competenze provinciali della supposta violazione dei parametri costituzionali evocati.
Massima n. 41503
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, degli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017. Le censure della ricorrente relative alla violazione del principio di sussidiarietà e alla lesione del principio di legalità in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea raggiungono la soglia minima di chiarezza e completezza argomentativa.
Massima n. 41504
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, relativamente alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ex artt. 3 e 97 Cost. Le ricorrenti hanno posto in evidenza con sufficiente precisione i prospettati vizi di illegittimità costituzionale e hanno adeguatamente dimostrato la ridondanza delle violazioni di disposizioni costituzionali estranee al Titolo V della Parte II della Costituzione sulle competenze costituzionalmente garantite.
Massima n. 41505
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 1), 3), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 20) e 21), 9, nn. 3), 9) e 10), e 16 dello statuto, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, all'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, agli artt. 117, terzo, quarto e quinto comma, anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 118 e 120, secondo comma, Cost. - degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 104 del 2017 che riformano le competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA. Le disposizioni impugnate sono state adottate nella materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" e devono essere qualificate quali norme di riforma economico-sociale, capaci di limitare le competenze statutariamente attribuite alle Province autonome. Ne consegue che non viene in considerazione la potestà di queste ultime di dare diretta attuazione, nelle materie di loro competenza, alle direttive dell'Unione europea, né si verte in un caso di chiamata in sussidiarietà, né, ancora, trova applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.
Massima n. 41506
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1), 3), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 20) e 21), 9, nn. 3), 9) e 10), e 16 dello statuto, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, all'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, agli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e quinto comma, anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 118, 117, primo e quinto comma, Cost. - degli artt. 5, comma 1, e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che riformano le competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA. Le disposizioni impugnate sono state adottate nella materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" e devono essere qualificate quali norme di riforma economico-sociale, capaci di limitare le competenze statutariamente attribuite alle Province autonome. Ne consegue che non viene in considerazione la potestà di queste ultime di dare diretta attuazione, nelle materie di loro competenza, alle direttive dell'Unione europea, in quanto le disposizioni impugnate sono attuative degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e non pongono a carico delle autonomie alcun vincolo ulteriore rispetto a tali obblighi; né si verte in un caso di chiamata in sussidiarietà, né, ancora, trova applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992. Infine, a prescindere da ogni valutazione circa la corretta evocazione a parametro del buon andamento, insistendo la censura soltanto sulla ragionevolezza della scelta di accentramento delle competenze, il legislatore statale non doveva prendere in considerazione criteri meramente territoriali, in quanto gli obiettivi di salvaguardia ambientale, che ha ritenuto di perseguire attraverso una migliore qualità ed efficienza dei procedimenti, ben giustificavano l'adozione di un criterio orientato alla valutazione dell'intensità di impatto ambientale che i singoli progetti, di là dall'allocazione geografica, possono presentare.
Massima n. 41507
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1), 3), 5), 6), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 9, nn. 3), 9) e 10), del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, all'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97, 117, primo e quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - degli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, rispettivamente, disciplinano il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, introducono il provvedimento unico statale in materia ambientale e il provvedimento unico regionale, e sostituiscono il comma 4 dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, affidando alla conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge, l'adozione di tutti i provvedimenti legati alla procedura di VIA. L'eventuale accoglimento delle questioni dell'art. 8 - che non risulta incongruente o eccedente rispetto alla ratio complessiva della riforma, essendo per alcuni aspetti direttamente riproduttiva della direttiva 2014/52/UE - esporrebbe lo Stato italiano al rischio di una procedura di infrazione per violazione del diritto sovranazionale, rischiando non solo di minare la ratio complessiva della riforma, ma anche la sua organicità, causando un inammissibile frazionamento di una disciplina strettamente connessa alla tutela ambientale. Anche l'art. 16, comma 1, che sostituisce l'art. 27 cod. ambiente, rappresenta diretta attuazione della direttiva 2014/52/UE, in coerenza con le esigenze di semplificazione e razionalizzazione poste dalla normativa sovranazionale, per cui il provvedimento unico ambientale non realizza alcuna surroga o espropriazione delle competenze delle amministrazioni provinciali perché la disciplina individua un modulo procedimentale che coinvolge al massimo grado le amministrazioni interessate. Il richiamo, infine, operato dall'art. 24 all'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, richiede che si applichino i rimedi per le amministrazioni dissenzienti, cosicché, nel caso in cui non si raggiungesse l'unanimità in conferenza di servizi, la decisione conclusiva del procedimento unico sarebbe presa sulla base delle posizioni prevalenti, in virtù del peso specifico, valutato e ponderato dall'amministrazione procedente, che ciascuna amministrazione partecipante possiede in relazione agli interessi pubblici di cui è portatrice. ( Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2017, n. 212 del 2017, n. 170 del 2001, n. 477 del 2000, n. 323 del 1998, n. 482 del 1995 e n. 1033 del 1988 ). Va attribuito il rango di norma di riforma economico-sociale non solo a norme-principio, cioè a precetti vaghi e indeterminati, ma anche, e più in generale, a tutte le norme che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale, per cui a rilevare è che i principi fondamentali di riforma, ancorché non espressamente enunciati, possano anche essere desunti dalla disciplina di dettaglio, che ad essi si ispira o che necessariamente li implica e presuppone. La nozione di norma fondamentale rifugge da operazioni ontologiche di catalogazione, legate al grado di indeterminatezza lessicale della disposizione per accogliere, di converso, una qualificazione funzionale e teleologica, connessa al rapporto di strumentalità con la ratio complessiva della riforma.
Massima n. 41508
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a), d), f) e m), 3 e 4 dello statuto, nonché agli artt. 3, 5, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - degli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, il primo che disciplina il procedimento unico regionale, finalizzato all'adozione del provvedimento unico, il secondo che sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Le norme impugnate attengono al nucleo centrale di una riforma volta a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, inserendo in un provvedimento unico, adottato in conferenza di servizi, tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, senza dunque sostituirle. Da ciò deriva, quindi, la non fondatezza delle censure avanzate con riferimento alle competenze legislative statutariamente previste, che devono essere esercitate nei limiti degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Inoltre, il procedimento di VIA e le funzioni amministrative ad esso connesse non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata, ma sono strumentali all'inveramento del bene ambientale, valore di rango costituzionale tutelato anche dalla normativa europea. Né il complessivo intervento di riforma è in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., stante la non frazionabilità della tutela dell'ambiente sull'intero territorio nazionale.
Massima n. 41509
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige, l'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA. La norma impugnata dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel prevedere l'applicabilità, non solo immediata, ma addirittura a ritroso, della nuova disciplina statale, senza alcuna eccezione, contrasta con le garanzie accordate dalla norma di attuazione - che prevede uno speciale meccanismo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle nuove norme, introdotte con atto legislativo statale, che dettino limiti alle competenze statutariamente previste correttamente evocata a parametro di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2017, n. 191 del 2017, n. 121 del 2014 e n. 28 del 2014 ).
Massima n. 41510
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, all'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, nonché agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che regola l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in ordine all'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome prefigurato dall'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017. L'art. 41 della legge n. 234 del 2012 - richiamato dalla norma impugnata - prevede espressamente che i provvedimenti statali di attuazione degli atti dell'Unione europea, da un lato, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma e che debbono recare l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. Poiché il potere sostitutivo può essere esercitato nel solo caso in cui carenze organizzative a livello regionale o provinciale compromettano la piena attuazione della direttiva 2014/52/UE, la mancata osservanza della normativa statale potrà rilevare quale presupposto legittimante l'intervento sostitutivo soltanto qualora si traduca in un difetto di conformità alla direttiva europea.
Massima n. 41511
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento all'art. 2, primo comma, lett. a), d), f) e m), dello statuto di autonomia, nonché agli artt. 3, 5, 117, primo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che regola l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in ordine all'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome prefigurato dall'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017. Sulla base di una piana interpretazione letterale e sistematica della disposizione impugnata, che richiama espressamente l'art. 117, quinto comma, Cost., l'obiettivo dell'intervento sostitutivo - in caso di inidoneità allo scopo delle norme regionali e provinciali - può essere individuato nell'esigenza di evitare che carenze organizzative a livello regionale o provinciale compromettano la piena attuazione della direttiva 2014/52/UE.
Massima n. 41512
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, norma di attuazione dello statuto speciale di autonomia, l'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di "centoventi giorni" anziché entro quello di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. La disposizione impugnata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, prescrivendo il necessario adeguamento delle legislazioni regionali e provinciali alla nuova disciplina introdotta dalle direttive 2014/52/UE e dal medesimo decreto, stabilisce un onere di adeguamento, che, per quanto riguarda le ricorrenti, può essere assolto secondo il termine del parametro evocato, diverso e più ampio.
Massima n. 41513
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 4 e 5 e 3 e 4 dei rispettivi statuti, nonché agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, che modificano le competenze in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA. Le norme impugnate vanno ascritte alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tali capaci di condizionare e limitare anche le competenze statutariamente attribuite alla Regioni speciali e alle Province autonome. In particolare, l'art. 5 costituisce il nucleo essenziale della riforma per la tutela dell'ambiente, la quale necessita di un livello di protezione uniforme sul territorio nazionale, mentre l'art. 22 è strettamente connesso con la disciplina posta dall'art. 5, mentre l'art. 26, infine, dispone l'espressa abrogazione della previgente disciplina.
Massima n. 41514
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 4 e 5 e 3 e 4 dei rispettivi statuti, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost., degli artt. 3, 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, dettando la nuova disciplina in materia di assoggettabilità a VIA, sono stati adottati senza previa intesa, né hanno accolto le proposte emendative presentate in sede di conferenza Stato-Regioni. Il Governo - che, peraltro, ha accettato alcune delle osservazioni emerse in quella sede - non era obbligato a recepire tutte le richieste avanzate, perché la formula del parere non richiede quella reiterazione delle trattative finalizzate al raggiungimento dell'accordo necessaria, invece, nelle ipotesi di intreccio inestricabile di competenze o di chiamata in sussidiarietà. ( Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2018, n. 251 e n. 1 del 2016 ).
Massima n. 41515
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, nn. 6), 9), 10), 11), 12), 13), e 5, nn. 7), 10), 12), 14), 16), 20) e 22) dello statuto di autonomia, nonché agli artt. 3, 5, 97 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), della direttiva 2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, e 118 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, che rispettivamente sostituiscono gli artt. 23, comma 4, secondo periodo, 24, comma 3, secondo periodo, e 25, comma 1, primo periodo del cod. ambiente in materia di VIA. Se è vero che la disciplina della VIA incide sulle competenze regionali, l'intervento statale ha un complessivo e prevalente intento di riforma di un procedimento funzionale alla salvaguardia ambientale, cui si aggiunge l'origine sovranazionale della relativa disciplina, per cui la normativa impugnata può essere pienamente ricondotta alle clausole limitative previste dagli statuti speciali degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Essa, nel riferirsi, a diverso titolo, agli «enti territorialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto», non lascia all'amministrazione statale alcuna scelta discrezionale nella trasmissione dei progetti, dovendo questa necessariamente coinvolgere anche le Regioni e le Province autonome nel cui territorio saranno realizzati gli interventi, le quali, nei procedimenti relativi a VIA di competenza dello Stato, per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, designano un proprio rappresentante nella Commissione tecnica di VIA insediata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2013, n. 93 del 2013, n. 227 del 2011 e n. 234 del 2009 ).
Massima n. 41516
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all'art. 3 dello statuto di autonomia, all'art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, agli artt. 3, 97 e 117 Cost, anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost - degli artt. 3, comma 1, lett. g) e h), 8, 14, 16 e 17 del d.lgs. n. 104 del 2017, che hanno previsto il coinvolgimento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e non della Regione ricorrente, per gli interventi di VIA statale da realizzare nel territorio sardo. L'esonero in caso di progetti che rispondono ad emergenze di protezione civile non è incongruente rispetto alla finalità complessiva della riforma, volta a fornire uno standard uniforme di tutela ambientale, e dunque a concentrare, in capo al vertice dell'apparato statale, la scelta dell'esonero in caso di emergenze che rendono necessari interventi di protezione civile, né viola il principio di leale collaborazione, sia perché la Conferenza Stato-Regioni è stata chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che già annoverava tale norme, sia perché essa viene salvaguardata anche a "valle" del procedimento amministrativo, alla luce di un inquadramento sistematico della norma: la delibera dello stato di emergenza viene infatti decisa dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 1 del 2018, previa intesa con la Regione interessata. Quanto all'asserita violazione delle norme statutarie, è insita in una fondamentale riforma in materia ambientale la compressione delle competenze regionali, in quanto i limiti delle norme di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali hanno lo scopo di consentire che norme statali sprigionino efficacia precettiva anche nell'ambito degli ordinamenti degli enti ad autonomia differenziata, purché non vi sia una sostanziale incoerenza con lo scopo complessivo della riforma o con gli obblighi europei.
Massima n. 41517
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a), d), f) e m), 3 e 4 dello statuto speciale, nonché agli artt. 3, 97, 117, primo e terzo comma, e 118, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - degli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che riguardano i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA. In linea di principio, e salva la valutazione da condurre sulle singole norme, il decreto legislativo impugnato, adottato nella materia "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", va ascritto alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tale capace di condizionare e limitare anche le competenze statutariamente attribuite alle Regioni speciali e alle Province autonome. L'impugnato art. 5 costituisce il nucleo essenziale della riforma in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA, istituti chiave per la tutela dell'ambiente, la quale necessita di un livello di protezione uniforme sul territorio nazionale, mentre l'art. 22 è strettamente connesso con la disciplina posta dall'art. 5, poiché detta le modifiche agli Allegati alla Parte seconda cod. ambiente conseguenti alla rivisitazione delle competenze di cui al novellato art. 7-bis del medesimo codice. Inoltre la profonda rivisitazione delle competenze in materia è diretta conseguenza dell'attuazione degli obiettivi posti dalla direttiva dell'Unione europea, sicché la normativa impugnata è altresì da ricondurre al limite degli obblighi europei, che pure condiziona le competenze statutarie. Infine, quanto ai residui parametri evocati, va rilevato che le opzioni del legislatore statale in materia non necessariamente devono rimanere ancorate a criteri meramente territoriali, potendo ritenersi preferibile ripartire le competenze, nel perseguimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale, in base all'intensità di impatto sull'ambiente che un determinato progetto può presentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute, secondo la procedura di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di «centoventi giorni» anziché entro quello di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 104 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni Veneto e Calabria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 5, 76, 117, 118 e 120 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 76, 81, 117, terzo comma, e 118 Cost., dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;
8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma l, 8, 16, commi l e 2, 22, commi l, 2, 3 e 4, 23, commi l e 4, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;
11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Puglia, Veneto e Calabria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;
12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;
13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Calabria e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;
15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
16) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;
17) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;
18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché agli artt. 3, 97, 117, primo e terzo comma, e 118, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;
19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;
20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;
21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 1), 3), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 20) e 21), 9, numeri 3), 9) e 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige), all'art. 19-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), all'art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), agli artt. 117, terzo, quarto e quinto comma, anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 118 e 120, secondo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 3), 5), 6), 9), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 24), 9, numeri 3), 9) e 10), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, agli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonché agli artt. 3, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge. cost. n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 1), 3), 5), 6), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 9, numeri 3), 9) e 10) del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, all'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97, 117, primo e quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;
24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge cost. n. 4 del 1948, nonché agli artt. 3, 5, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;
25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse - in riferimento all'art. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m) della legge cost. n. 4 del 1948, nonché agli artt. 3, 5, 117, primo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;
26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, nonché agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4, numeri 6), 9), 10), 11), 12), 13), e 5, numeri 7), 10), 12), 14), 16), 20) e 22) della legge cost. n. 1 del 1963, nonché agli artt. 3, 5, 97 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 6, lettera a), della direttiva 2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;
28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge cost. n. 1 del 1963, nonché agli artt. 5, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;
29) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948, nonché agli artt. 5, 97 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 6, lettera a), della direttiva 2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948, nonché agli artt. 5, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
31) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettere g) e h), 8, 14, 16 e 17 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 3 della legge cost. n. 3 del 1948, all'art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), agli artt. 3, 97 e 117 Cost, anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO - Augusto Antonio BARBERA, Redattori
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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