Corte costituzionale
Sentenza n. 237/2013
Corte cost., sent. 24 luglio 2013, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 237/2013
- Data di deposito
- 24 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:237
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
- decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 1, comma 2, e in via consequenziale, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 3, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 4, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 5, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 5, bis, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, e allegata Tabella A, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 1, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 1, decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012
- art. 2, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 3, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 9, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 2, decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012
- art. 3, decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012
- art. 4, decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012
- art. 5, decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012
- art. 6, decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012
- art. 4, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 5, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 6, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 7, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 8, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 10, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 11, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 2, lett. e), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 2, lett. f), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012
Parametri
- art. 70, Costituzione
- art. 72, comma 1, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 72, comma 4, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 77, Costituzione
- art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 2, lett. f), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 3, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 5, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 5, bis, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 35, comma 1, Costituzione
- art. 35, comma 2, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 9, comma 2, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 3, Costituzione
- art. 81, Costituzione
Massime
Massima n. 37372
Sono ammissibili gli interventi spiegati dai Consigli dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, di Montepulciano e di Urbino nei giudizi di costituzionalità promossi dai locali Tribunali e aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, censurati relativamente alla disposta soppressione di diversi uffici giudiziari. Gli Ordini indicati, pur non essendo parti nei giudizi a quibus , sono comunque titolari di un interesse differenziato e qualificato ad intervenire, poiché alla presenza del tribunale nel circondario è connessa l'istituzione degli stessi e non vi è dubbio, dunque, che sussista una lesione delle loro prerogative. Alla stregua della legge n. 247 del 2012, infatti, l'Ordine degli avvocati è costituito presso ciascun tribunale, ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. - Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex multis , la citata sentenza n. 272/2012.
Massima n. 37373
Sono inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio nazionale forense, dal Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia nei giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, censurati relativamente alla disposta soppressione di diversi uffici giudiziari. Premesso che l'intervento di soggetti che, come nella specie, non sono parti nei giudizi a quibus è ammesso solo in presenza di un interesse qualificato riferibile in via immediata al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo , ovvero quando siano lese le loro prerogative, la legittimazione ad intervenire non può ravvisarsi in capo all'Ordine degli avvocati di Nicosia, intervenuto nel giudizio di costituzionalità promosso dal Tribunale di Urbino, in quanto le sue attribuzioni esulano dal circondario di tale tribunale. Non sussiste inoltre la legittimazione del Consiglio nazionale forense, in quanto non sono incise le attribuzioni dello stesso e non ne sono messe in gioco le prerogative istituzionali. Né un interesse differenziato e qualificato è ravvisabile in capo all'associazione Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori e all'Unione degli ordini forensi della Sicilia. - Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex multis , la citata sentenza n. 272/2012.
Massima n. 37374
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, commi primo e quarto, 77, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138), che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Per la norma di delega introdotta con legge di conversione, in quanto statuizione distinta ed autonoma dal decreto-legge, nonché riconducibile direttamente alla potestà normativa del Parlamento, non si richiedono i caratteri della necessità ed urgenza; tuttavia essa deve essere coerente con la necessaria omogeneità della normativa di urgenza, prescritta dalla giurisprudenza costituzionale. Ciò posto, la disposizione censurata, contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado, in quanto diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, non può ritenersi disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge oggetto di conversione, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Inoltre risultano osservati i vincoli posti per la legge di delega dal quarto comma dell'art. 72 Cost. che prescrive il necessario esame in sede referente e la cosiddetta "riserva di Assemblea", anche sotto il profilo della discussione e votazione sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, anziché «articolo per articolo», a seguito della questione di fiducia posta dal Governo. Per le stesse ragioni, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5 e 5- bis del suddetto art. 1 sollevate in via consequenziale. - Sulla possibilità di conferimento della delega con legge di conversione e sulla autonomia delle relative disposizioni, v. la citata sentenza n. 63/1998. - Sul legame esistente fra decretazione d'urgenza e potere di conversione, con particolare riferimento ai caratteri della necessità e dell'urgenza e al requisito della omogeneità delle norme aggiunte in sede di conversione, v. la citata sentenza n. 22/2012. - Sulla competenza della Corte a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche sulle previsioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, v. la citata sentenza n. 9/1959. - Sulla procedura prevista dai regolamenti parlamentari in caso di questione di fiducia posta sull'articolo unico della legge di conversione, v. la citata sentenza n. 391/1995.
Massima n. 37375
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 76 Cost., l'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, «limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino», in quanto viola il criterio direttivo fissato dalla norma di delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. a ), della legge n. 148 del 2011, che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011.
Massima n. 37376
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A, 2, 3 e 9 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., limitatamente alla prevista soppressione dei Tribunali di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti, per violazione dei criteri di delega (art. 1, commi 2, lett. a ), b ), d ), e ), ed f ), 3, 5 e 5- bis , della legge n. 148 del 2011). Nel caso in esame si è in presenza di una misura organizzativa in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza. Fra i criteri direttivi, oltre a una linea di intervento di riequilibrio, sono stati previsti la riduzione degli uffici con il solo vincolo di mantenere quelli posti nei capoluoghi di provincia, la possibilità di attribuire porzioni di territori a circondari limitrofi, senza vincoli quanto al distretto di Corte d'appello o al territorio regionale o provinciale, una generale razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, senza vincoli all'accorpabilità di uffici giudiziari ai tribunali metropolitani, la conservazione di non meno di tre tribunali in ogni distretto di Corte d'appello, indipendentemente dal numero dei distretti di Corte d'appello nella regione o dalla consistenza territoriale del distretto. Nel dare attuazione alla delega, il legislatore delegato ha utilizzato i criteri del «numero degli abitanti» e delle «sopravvenienze» (cosiddetto indice di litigiosità), e quello dei «carichi di lavoro» rispetto all'organico disponibile (cosiddetto indice di produttività), in un periodo assunto convenzionalmente in almeno un quinquennio, con l'obiettivo di stimare il valore-standard dell'ufficio intangibile, ovvero dell'ufficio avente sede in un capoluogo di provincia, escludendo pregiudizialmente la considerazione della cosiddetta «pendenza», perché legata a fattori locali e accidentali, storici e finanche talora esauriti nel tempo. La selezione dei tribunali sopprimibili è stata poi effettuata per passi successivi, considerando i suddetti parametri: abitanti, sopravvenienze, organico e produttività, rispetto al campione sintetizzato. Quanto alla soppressione dei summenzionati Tribunali, le corrispondenti realtà sono state oggetto di specifica considerazione. Ne deriva che, da una parte, risulta per tabulas che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega, dall'altra, che la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi, posto che la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado. Per le stesse ragioni, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte in via consequenziale, degli ulteriori articoli del d.lgs. n. 115 del 2012 e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 (questi ultimi impugnati nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna). - Sui rapporti fra legge delega e legge delegata, v. le citate sentenze n. 134/2013 (sulla necessità di identificare, alla luce del sistema normativo complessivo, la ratio della delega per verificare se la norma delegata sia con essa coerente) e n. 119/2012 (sulla discrezionalità riconosciuta al legislatore nell'attuazione della delega, con riferimento alla scelta fra i possibili modi di realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, con il limite della ragionevolezza).
Massima n. 37377
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, lett. a ), b ), d ), e ), ed f ), 3, 5 e 5- bis , della legge 14 settembre 2011, n. 148, 1, con la relativa tabella A, 2, 3 e 9 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, commi primo e secondo, 97 e 111, commi secondo e terzo, Cost., relativamente alla prevista soppressione di diversi uffici giudiziari. Considerata la necessità di verificare la ragionevolezza e la proporzionalità del bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale che possono essere coinvolti da un intervento legislativo di vasta portata, come la riforma organizzativa in questione, non ha fondamento la censura con cui si lamenta la prevalenza dei principi dell'economicità e dell'efficienza rispetto a quello della solidarietà, e la incidenza su territori caratterizzati da riserve naturali; né quella relativa alla mancata tutela dei diritti dei lavoratori, trattandosi di situazioni giuridiche che nel complesso appaiono adeguatamente salvaguardate. Non è violato l'art. 3 Cost. sia in ragione della complessiva ragionevolezza della delega conferita al Governo - per le sue finalità e per l'indicazione di criteri oggettivi ed uniformi per tutto il territorio nazionale - sia, quanto ai decreti legislativi, per la diversità delle situazioni degli uffici giudiziari interessati. Non risulta leso neppure l'art. 24 Cost., atteso che non si determina alcun impedimento o limitazione dell'accesso alla giustizia e che la soluzione adottata contempera, in una dimensione di ragionevolezza, una pluralità di valori costituzionalmente protetti, al fine di garantire una giustizia complessivamente più efficace. Inoltre, la presenza del tribunale nei comuni capoluogo di provincia e quella di non meno di tre degli attuali tribunali in ciascun distretto di corte d'appello sono criteri direttivi conformi al principio di ragionevolezza, in quanto volti a far permanere il presidio giudiziario in luoghi che hanno assunto nel tempo una maggiore centralità nella vita del territorio e a garantire l'accesso alla giustizia, articolando, comunque, in più uffici l'amministrazione giudiziaria di primo grado in ciascuna Corte d'appello. È da escludere, infine, la lesione dell'art. 25, primo comma, Cost., posto che la nozione di giudice naturale «corrisponde a quella di "giudice precostituito per legge"» e che la normativa impugnata concreta tale «precostituzione per legge»; dell'art. 27 Cost., atteso che permangono tutte le garanzie che devono trovare applicazione rispetto alle persone detenute; dell'art. 97 Cost., perché la normativa denunciata persegue al contrario le finalità di complessivo buon andamento dell'amministrazione. - Per l'affermazione che la nozione di giudice naturale, ai sensi dell'art. 25, primo comma, Cost., corrisponde a quella di "giudice naturale precostituito per legge", v. la citata sentenza n. 237/2007.
Massima n. 37378
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, lett. a ), b ), d ), e ), ed f ), 3, 5 e 5- bis , della legge 14 settembre 2011, n. 148, 1, con la relativa tabella A, 2, 3 e 9 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, sollevate in riferimento all'art. 81 Cost., per omessa indicazione dei mezzi di copertura per far fronte alla disposta ridistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. La presenza nella disposizione di delega e nei decreti legislativi della clausola di invarianza e la credibilità dei prospettati risparmi di spesa, coerenti con la ratio della delega legislativa, escludono la violazione del principio dell'obbligo di copertura delle spese. - Sul principio dell'obbligo di copertura del bilancio, v. citate le sentenze n. 213/2008 e n. 1/1966 (nel senso che «la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri»), n. 54/1983 (nel senso che la copertura «è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un suo costo»), e n. 384/1991 (nel senso che « l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, considerando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri»).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara ammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, dall'Ordine degli avvocati di Montepulciano e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino;
2) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio nazionale forense, dal Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione, dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona con le ordinanze indicate in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-bis, della suddetta legge n. 148 del 2011, sollevata, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, ed 81 Cost., dal Tribunale ordinario di Sulmona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto decreto legislativo n. 155 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Urbino con l'ordinanza indicata in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del suddetto decreto legislativo n. 155 del 2012, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f), e ai commi 3, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona con le ordinanze indicate in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con le allegate tabelle, sollevata, nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Sulmona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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