Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/1999

Corte cost., ord. 23 novembre 1999, n. 435

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
435/1999
Data di deposito
23 novembre 1999
Data di decisione
11 novembre 1999
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:435

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 182, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 183, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 181, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 25026

Deve ordinarsi la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 104, 113 e 136 Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernenti le condizioni, le modalita' e le procedure per il rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto, in base alla ricostruzione e per l'integrazione dei rispettivi trattamenti pensionistici, in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495 del 1993 e 240 del 1994. La normativa denunciata, infatti, e' stata, successivamente alla proposizione dei promossi incidenti, in vari punti modificata, anzitutto dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140) - che e' intervenuto sul censurato meccanismo di rimborso mediante emissione di titoli di Stato, prevedendo in suo luogo il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali - e dalla legge 23 dicembre 1998, n. 48 - che a sua volta ha previsto (art. 36, comma 1) l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995, e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati (art. 36, comma 2) degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di quest'ultimo sia avvenuto prima del 30 marzo 1996, ed ha inoltre precisato (art. 73, comma 4) la portata applicativa della c.d. clausola contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti da essa fatti salvi va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia - e pertanto e' necessario che nei processi di provenienza si proceda ad una nuova valutazione, alla stregua delle indicate innovazioni, della rilevanza delle formulate censure. - Nello stesso senso, riguardo ad identiche o analoghe questioni, O. nn. 31/1999, 303/1999 e 306/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze