Corte costituzionale
Ordinanza n. 435/1999
Corte cost., ord. 23 novembre 1999, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 435/1999
- Data di deposito
- 23 novembre 1999
- Data di decisione
- 11 novembre 1999
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:435
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 182, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 183, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 181, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 1, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 94, Costituzione
- art. 102, Costituzione
Massime
Massima n. 25026
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 104, 113 e 136 Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernenti le condizioni, le modalita' e le procedure per il rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto, in base alla ricostruzione e per l'integrazione dei rispettivi trattamenti pensionistici, in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495 del 1993 e 240 del 1994. La normativa denunciata, infatti, e' stata, successivamente alla proposizione dei promossi incidenti, in vari punti modificata, anzitutto dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140) - che e' intervenuto sul censurato meccanismo di rimborso mediante emissione di titoli di Stato, prevedendo in suo luogo il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali - e dalla legge 23 dicembre 1998, n. 48 - che a sua volta ha previsto (art. 36, comma 1) l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995, e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati (art. 36, comma 2) degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di quest'ultimo sia avvenuto prima del 30 marzo 1996, ed ha inoltre precisato (art. 73, comma 4) la portata applicativa della c.d. clausola contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti da essa fatti salvi va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia - e pertanto e' necessario che nei processi di provenienza si proceda ad una nuova valutazione, alla stregua delle indicate innovazioni, della rilevanza delle formulate censure. - Nello stesso senso, riguardo ad identiche o analoghe questioni, O. nn. 31/1999, 303/1999 e 306/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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