Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1995

Corte cost., ord. 27 aprile 1995, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
141/1995
Data di deposito
27 aprile 1995
Data di decisione
20 aprile 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 3, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 7, comma 2, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 1, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 8, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 7, comma 5, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 7, comma 10, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 4, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 7, comma 6, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 5, comma 3, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 5, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 8, comma 2, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 2, comma 1, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 1, comma 11, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 8, comma 7, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 2, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 6, comma 10, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 9, comma 2, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 7, comma 4, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 9, comma 1, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 6, comma 11, decreto-legge n. 468 del 26 luglio 1994
  • art. 9, comma 4, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 9, comma 7, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 8, comma 5, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 21359

Manifesta inammissibilita' delle questioni in quanto concernenti norme contenute in decreto-legge non convertito nei termini, dovendosi, nel caso, altresi' considerare che i successivi decreti-legge in materia edilizia - n. 551 del 1994, n. 649 del 1994, n. 24 del 1995, nessuno dei quali convertito in legge, nonche' il d.l. n. 88 del 1995, attualmente vigente - e l'art. 39, l. n. 724 del 1994, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata. - In tema di decreti-legge non convertiti, giurisprudenza conforme. V., da ultimo, O. nn. 67/1995 e 43/1995. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'intero decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), in relazione agli artt. 70, 71, 72, 73, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, commi 10 e 11, 7, commi 2, 4, 5 e 6, e 8 del medesimo decreto-legge, in relazione agli artt. 3, 5, 9, 24, 77, 97, 113, 115, 117, 118, 119, 128 e 130 della Costituzione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria e Liguria con i ricorsi di cui in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 11, 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 1 e 2, 5, comma 3, 7, comma 10, 8, commi 2, 5 e 7, e 9, commi 1, 2, 4 e 7 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevata, in relazione agli artt. 3, 9, 24, 97, 113, 117, 118, 128 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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