Corte costituzionale
Ordinanza n. 123/1984
Corte cost., ord. 30 aprile 1984, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 123/1984
- Data di deposito
- 30 aprile 1984
- Data di decisione
- 18 aprile 1984
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 658, codice di procedura civile
- art. 663, codice di procedura civile
- art. 665, codice di procedura civile
- art. 657, codice di procedura civile
- art. 659, codice di procedura civile
- legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 661, codice di procedura civile
- art. 667, codice di procedura civile
- art. 666, codice di procedura civile
- art. 669, codice di procedura civile
- art. 662, codice di procedura civile
- art. 664, codice di procedura civile
- art. 668, codice di procedura civile
- art. 660, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 14767
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara: la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 della stessa legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione:
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché dell'art. 30, dell'intero capo III del titolo I e dell'art. 82 della stessa legge, degli artt. da 657 a 669 del codice di procedura civile, del capo II titolo primo, libro quarto, dello stesso codice e del capo I della legge 27 luglio 1978, n. 392, questioni sollevate con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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