Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1981

Corte cost., sent. 10 dicembre 1981, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/1981
Data di deposito
10 dicembre 1981
Data di decisione
11 novembre 1981
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
  • art. 1, legge n. 75 del 20 marzo 1980
  • art. 3, legge n. 75 del 20 marzo 1980
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
  • art. 57, comma 2, decreto-legge n. 163 del 29 maggio 1979
  • art. 55, ultimo co., decreto-legge n. 163 del 29 maggio 1979
  • art. 57, comma 1, decreto-legge n. 163 del 29 maggio 1979
  • art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 759 del 5 giugno 1965
  • art. 1, legge n. 374 del 13 agosto 1979
  • art. 57, decreto-legge n. 163 del 29 maggio 1979
  • art. 6, comma 1, legge n. 75 del 20 marzo 1980
  • legge n. 533 del 11 agosto 1973
  • art. 6, comma 2, legge n. 75 del 20 marzo 1980
  • art. 5, codice di procedura civile
  • art. 4, ultimo co., legge n. 75 del 20 marzo 1980

Parametri

Massime

Massima n. 11543

Per quanto concerne la doglianza relativa al calcolo dell'indennita` di buonuscita dei dipendenti statali sulla base dell'80% dello stipendio e senza tener conto della tredicesima mensilita`, si osserva che, per i soggetti dei processi a quibus, la sopravvenuta l. n. 75/1980 dispone la riliquidazione delle dette indennita` sia sulla base dello stipendio annuo, sia mediante il computo della tredicesima mensilita`. Si impone pertanto la restituzione degli atti ai giudici a quibus per nuovo esame della rilevanza. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3 e 38, comma 1, d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.).

Massima n. 11544

La mancata conversione del D.L. 29 maggio 1979 n. 163 ne ha determinato la caducazione che a sua volta non consente a questa Corte di prendere in esame le relative questioni di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 55 ultimo comma e 57, commi 1 e 2 decreto legge 29 maggio 1979, n. 163, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, commi 1 e 2, 25, commi 1 e 2, 38, commi 1 e 2, 42, 70, 77, 101, 102, comma 1 Cost.).

Massima n. 11545

La Corte ha gia` negato la sussistenza della violazione del principio di eguaglianza riguardo ad analoghe questioni concernenti la determinazione della misura dell'indennita` di buonuscita, con riferimento al mancato computo della tredicesima mensilita` e alla mancata assunzione, a base del calcolo, dell'intero importo dell'ultimo stipendio (anziche` del solo 80%), ne` sono addotte nei presenti incidenti ragioni che volgano a porre in dubbio la validita` dell'orientamento. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 sollevata in riferimento all'art. 3, comma 1 Cost.). - cfr. S. n. 26/1980

Massima n. 11546

Il venir meno degli effetti di decreto-legge non convertito non impedisce di disciplinare, traverso la tecnica della sanatoria, situazioni su cui incideva il decreto-legge decaduto. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, legge 13 agosto 1979, n. 374, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost.). - cfr. S. n. 75/1967

Massima n. 11547

Stante la sostanziale identita` di contenuto delle norme impugnate la questione presente si risolve applicando la medesima ratio decidendi utilizzata per dichiarare contestualmente l'infondatezza delle censure proposte nei confronti dell'art. 6, comma 2 l. n. 75 del 1980, in riferimento ai medesimi parametri (e ad altri aggiuntivi). (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 l. 13 agosto 1979, n.374, nella parte in cui ha sanato gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 57, comma 2, d.l. 29 maggio 1979, n.163 non convertito, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 70, 101, 102 Cost.) - cfr. SS. nn. 122/1963, 146/1969

Massima n. 11548

La Corte ha gia` escluso che la preferenza accordata alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. in materia di licenziamenti dei dipendenti di enti pubblici non economici comportasse violazione della Costituzione; ne` gioverebbe rilevare in contrario che di recente, con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, le disposizioni sul rito del lavoro sono state innestate nel tronco della giurisdizione esclusiva (ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per traffico aereo generale) dato che le controversie previdenziali (come quelle relative alla liquidazione della indennita` di buonuscita), non richiedono per l'accertamento dei fatti l'utilizzazione delle tecniche di cui alla l. n. 533 del 1973. Riaffermato che l'art. 103 comma 1 Cost. consente anche al legislatore ordinario di attribuire la cognizione di diritti agli organi della giustizia amministrativa, le peculiarita` delle controversie sulla indennita` di buonuscita dei dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome che si assommano nel carattere documentale delle stesse, fanno giustizia della quasi totalita` dei parametri di costituzionalita` senza risparmio adunati dai giudici a quibus: art. 3 per difetto della identita` di posizione tra i dipendenti aventi diritto alla indennita` di buonuscita e le parti del normale modello di controversie previdenziali; art. 24 perche` la l. 6 dicembre 1971 n. 1034 consente ai primi la difesa dei propri diritti in giudizio e anche il potere della Corte di cassazione e` limitato alle questioni attinenti alla giurisdizione; artt. 104 e 113 perche` i T.A.R. non hanno le carte in regola con questi precetti in minor misura dei giudici ordinari. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, comma 1 l. 20 marzo 1980, n. 75, sollevata in riferimento agli artt. 3, commi 1, 24, 25, 113 Cost..

Massima n. 11549

Posto da parte l'art. 1, comma 1 Cost. per non essere il lavoro l'unico bene costituzionalmente garantito, in ordine agli ulteriori parametri invocati e` da rilevare che: a) la diversa autorita` delle sentenze assistite dalla cosa giudicata e delle sentenze, che, pur essendo suscettibili d'impugnazioni ordinarie, sono esecutive, non suona offesa al principio di uguaglianza per la tangibile diversita` che separa le due categorie di pronunce giudiziali; b) la stessa ragionevolezza convince che la caducazione, nell'ambiente normativo che ne occupa, della sentenza esecutiva non passata in giudicato non offende l'art. 24 Cost.; c) l'art. 25 comma 1 non implica la ibernazione del criterio (di competenza e) di giurisdizione a favore del giudice che sia stato investito di una controversia: anche nel campo del processo penale, nel quale non vanno disgiunti i commi 1 e 2 dell'art. 25, questa Corte non ha mancato di avvertire che la legge sopravvenuta non puo` spogliare della cognizione il giudice che ne e` investito sol quando la immutazione del criterio olim vigente sia affidata al criterio discrezionale del giudice stesso. Argomenti che valgono a destituire di fondamento anche il richiamo dell'art. 70 Cost.; d) l'offesa dell'art. 38 prospettata sul riflesso che la caducazione delle sentenze esecutive, ma non definitive, che ebbero a riconoscere il computo della tredicesima nella indennita` di buonuscita, offenda il diritto dei gia` dipendenti al trattamento di vecchiaia altro non e` che variazione della censura di violazione del principio di uguaglianza del quale gia` si e` constatata la inconsistenza; e) il principio victus victori non e` tutelato dall'art. 42 che garantisce la proprieta` privata seppur non vuolsi rilevare che in pendenza del giudizio detto principio non riceve applicazione; f) l'invocazione degli artt. 101 e 102 e` frutto di disattenta lettura dell'art. 113, perche` questa norma non riconosce, a livello costituzionale, posizioni di preferenza al giudice ordinario rispetto agli organi di giustizia amministrativa, seppure non vuolsi tornare a rilevare che il legislatore ordinario puo` attribuire la tutela di diritti ai giudici amministrativi, non gia` la tutela di interessi legittimi a giudici non appartenenti alla giustizia amministrativa. Per quel che attiene infine agli artt. 104 e 113 e` sufficiente richiamare l'art. 101, comma 2, valevole per gli organi di giustizia amministrativa non meno che per i giudici ordinari. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 comma 2 l. 20 marzo 1980, n. 75, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 25, commi 1, 38, 42, 70, 101, 102, 104 Cost.). - cfr. SS. nn. 122/1963, 146/1969

Massima n. 11550

La motivazione svolta contestualmente da questa Corte per escludere la fondatezza di questioni concernenti gli art. 6, comma 2, l. n.75 del 1980 e 57, comma 2 d.l. n. 163 del 1979 e` sufficiente a dire infondata la questione di legittimita` dell'art. 5 c.p.c., sospettato di violazione degli artt. 24 e 35 Cost. per non prevedere la insensibilita` della perpetuatio iurisdictionis ai mutamenti (di competenza e) di giurisdizione provocati da norme sopravvenute nel corso del giudizio. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 c.p.c. sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.).

Massima n. 11551

Se il nucleo centrale delle censure e` da ravvisare nel carattere accessorio degli interessi e, quindi, nella depauperazione della indennita` di buonuscita conseguente alla privazione degli interessi, chiara se ne deprende la inidoneita` degli artt. 1 comma 1, 3 comma 1, 24 e 102 comma 1 Cost. a fornire materia di discussione: l'art. 1 comma 1 per non essere il lavoro l'unico bene costituzionalmente garantito; l'art. 3 comma 1 perche` la mancata corresponsione degli interessi e` collegata alla riliquidabilita` della indennita` previo computo della tredicesima, contenute l'una e l'altra nel termine del 1^ giugno 1979; gli artt. 24, 42, 70 e 101 per i motivi esposti contestualmente per dichiarare infondata la censura concernente gli artt. 57 comma 2 d.l. n. 163 del 1979 e 6 comma 2 l. n. 75 del 1980; gli artt. 102 e 113 perche` la privazione degli interessi non e` causalmente collegata all'attribuzione della cognizione delle controversie sulla sorte alla giurisdizione esclusiva dei T.A.R.. Rimane l'art. 38 che, sancendo il diritto dei lavoratori all'assicurazione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita, tra l'altro, in caso di vecchiaia, potrebbe indurre a ritenere che la improduttivita` di interessi renda inidonea la indennita` di buonuscita pur liquidata con l'inclusione della tredicesima mensilita`, ma della ipotizzata illazione non e` stata fornita prova, pur necessaria perche` non rientra essa in quelle nozioni di comune esperienza che non egent probatione. Ne` va dimenticato che nel campo delle attribuzioni patrimoniali a favore dei lavoratori aventi carattere retributivo (qualifica fatta propria da alcune ordinanze di rimessione in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte) costituisce ius receptum la inidoneita` dell'art. 36 Cost. a dire garantita la comprensione, nei trattamenti di fine rapporto, di ogni e qualsiasi componente della retribuzione (e quindi, in virtu` del novellato art. 429 comma 3 c.p.c., degli interessi). (Infondatezza delle questioni dell'art. 1 l. 13 agosto 1979, n. 374 nella parte in cui ha sanato gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 55 ultimo comma d.l. n. 163 del 1979 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 70 e 101 Cost. e dell'art. 4, ultimo comma l. 20 marzo 1980, n. 75, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 25, 38, 102 e 104 Cost.). - cfr. S. n. 115/1979

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 129 a 132, 310, 311, 477, 648, 654 R.O. 1978, ai nn. 18, 78, 82, 214, 259, 660, 777, 888, 924, 925, 928, 1016, 1021 R.O. 1979, ai nn. 51, 149, 158, 208, 421, 472 a 475, 481 a 484, 545, 557, 568, 574 a 576, 687, 697, 718, 736 a 750, 777 R.O. 1980, ai nn. 167 a 177 R.O. 1981

1) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) con quattro ordinanze rese sotto la data del 14 gennaio 1978 (nn. 129 a 132 R.O. 1978) in riferimento agli artt. 3 comma primo e 36 comma primo Cost., e al Pretore di Teramo che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 38 con ordinanza 29 novembre 1978 (n. 18 R.O. 1979) in riferimento all'art. 3 comma primo Cost.;

2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bari, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 con ordinanze 8 marzo (n. 310 R.O. 1978), 22 febbraio (n. 311 R.O. 1978) e 4 ottobre 1978 (n. 648 R.O. 1978) in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., e ai Pretori di Roma (ord. 11 maggio (n. 477 R.O. 1978), 18 ottobre (n. 654 R.O. 1979), 8 novembre (n. 78 R.O. 1979) e 4 dicembre 1978 (n. 82 R.O. 1979), 17 gennaio (n. 214 R.O. 1979) e 5 febbraio 1979 (n. 259 R.O. 1979) e di Sassari (ord. 19 dicembre 1979 (n. 158 R.O. 1980), che hanno sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost.;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Bologna con ordinanza 18 giugno 1979 (n. 660 R.O. 1979), dal Pretore di Parma con ordinanza 11 giugno 1979 (n. 777 R.O. 1979), dal Pretore di Torino con ordinanze 19 e 20 giugno 1979 (nn. 924 e 925 R.O. 1979) e dal Tribunale di Bologna con ordinanza 20 giugno 1979 (n. 1021 R.O. 1979);

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della legge 5 dicembre 1964 n. 1268) sollevata dai Pretori di Modena con ordinanza 8 ottobre 1979 (n. 928 R.O. 1979) e di Roma con ordinanza 10 gennaio 1980 (n. 208 R.O. 1980) in riferimento all'art. 3 comma primo Cost.;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 (corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal decreto-legge 29 maggio 1979 n. 163) sollevata dal Pretore di Roma con ordinanze 2 e 9 ottobre 1979 (nn. 888 e 1016 R.O. 1979) nella parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione dell'art. 57 d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato) non convertito e in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dal Pretore di Udine con ordinanze 7 e 14 dicembre 1979 (nn. 149 e 51 R.O. 1980) nella parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione degli artt. 55 ultimo comma e 57 comma secondo d.l. 163/1979 non convertito, e in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 70 e 101 Cost., e dal Tribunale di Frosinone con ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750 R.O. 1980) e 17 dicembre 1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) nella parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione degli artt. 55 ultimo comma e 57 comma secondo d.l. 163/1979 non convertito, e in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 102 comma primo Cost.;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 sollevata dal Pretore di Roma con ordinanze 2 e 9 ottobre 1979 (nn. 888 e 1016 R.O. 1979) in rifenmento all'art. 77 Cost.;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ultimo comma l. 20 marzo 1980 n. 75 (proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza, norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) sollevata dal Pretore di Como con ordinanza 27 giugno 1980 (n. 718 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 25 e 104 Cost., dal Pretore di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 31 marzo 1980 (n. 545 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 102 Cost., dal Tribunale di Frosinone con ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750 R.O. 1980) e 17 dicembre 1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 38 e 102 Cost., e dal Tribunale di Avellino con ordinanze 29 aprile 1980 (nn. 472 a 475 R.O. 1980) in riferimento all'art. 38 Cost.;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 commi primo e secondo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dal Pretore di Bologna con ordinanza 23 aprile 1980 (n. 421 R.O 1980) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dai Pretori di Modena con ordinanza 28 maggio 1980 (n. 568 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 Cost., e di Livorno con ordinanze 12 maggio 1980 (nn. 574 a 576 R.O. 1980) in riferimento all'art. 25 Cost.;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dal Tribunale di Avellino con ordinanze 29 aprile 1980 (nn. 472 a 475 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24 e 104 Cost., dal Pretore di Como con ordinanza 27 giugno 1980 (n. 718 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3 comma primo, 25 comma primo e 104 comma primo Cost., e dal Pretore di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 31 marzo 1980 (n. 545 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., dal Pretore di Siena con ordinanze 2 maggio 1980 (nn. 481 a 484 R.O. 1980) e dal Pretore di Benevento con ordinanza 20 giugno 1980 (n. 557 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 102 Cost., e dal Tribunale di Frosinone con ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750 R.O. 1980) e 17 dicembre 1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 38 e 102 Cost., dal Pretore di La Spezia con ordinanza 20 maggio 1980 (n. 777 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 104 Cost., e dal Pretore di Pistoia con ordinanze 4 e 25 luglio 1980 (nn. 697 e 687 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 70 e 101 Cost.;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 cod. proc. civ. sollevata dal Pretore di Modena con ordinanza 28 maggio 1980 (n. 568 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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