Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1973

Corte cost., sent. 27 dicembre 1973, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
183/1973
Data di deposito
27 dicembre 1973
Data di decisione
18 dicembre 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:183

Norme oggetto del giudizio

  • art. 189, trattato cee del 25 marzo 1957
  • art. 2, legge n. 1203 del 14 ottobre 1957
  • art. 189, trattato cee

Parametri

Massime

Massima n. 6953

E' ammissibile la denuncia di illegittimita' costituzionale della legge ordinaria di ratifica ed esecuzione di un trattato internazionale, con riguardo a specifiche disposizioni del trattato stesso. - S. n. 68/1965.

Massima n. 6954

La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui il Parlamento italiano ha dato piena ed intera esecuzione al Trattato istitutivo della C.E.E., trova sicuro fondamento di legittimita' nella disposizione dell'art. 11 della Costituzione, in base alla quale "l'Italia consente, in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni", e quindi "promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".

Massima n. 6955

Con l'art. 189 del Trattato istitutivo, e' stato attribuito al Consiglio e alla Commissione della Comunita' il potere di emanare regolamenti con portata generale, ossia, - secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria e da quella ormai concorde dei diversi Stati membri, nonche' della dominante dottrina -, atti aventi contenuto normativo generale al pari delle leggi statuali, forniti di efficacia obbligatoria in tutti i loro elementi, e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, cioe' immediatamente vincolanti per gli Stati e per i loro cittadini, senza la necessita' di norme interne di adattamento o recezione. Questa attribuzione di potesta' normativa agli organi della C.E.E., con la corrispondente limitazione di quella propria degli organi costituzionali dei singoli Stati membri, non e' stata consentita unilateralmente ne' senza che l'Italia abbia acquistato poteri nell'ambito della nuova istituzione. Stipulando il Trattato di Roma l'Italia ha liberamente compiuto una scelta politica di importanza storica, ed ha acquistato, con la partecipazione alla Comunita' europea, il diritto di nominare propri rappresentanti nelle istituzioni della Comunita', Assemblea e Consiglio, e di concorrere alla formazione della Commissione e della Corte di giustizia. Le consentite limitazioni di sovranita' trovano quindi il loro corrispettivo nei poteri acquisiti in seno alla piu' vasta Comunita' di cui l'Italia e' parte, e con la quale e' stato concretamente iniziato il processo di integrazione degli Stati d'Europa.

Massima n. 6956

Il costituente, dopo aver stabilito all'art. 10 che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generale, ha inteso con l'art. 11 definire l'apertura dell'Italia alle piu' impegnative forme di collaborazione e organizzazione internazionale: ed a tale scopo ha formalmente autorizzato l'accettazione, in via convenzionale, a condizioni di parita' con gli altri Stati e per le finalita' ivi precisate, delle necessarie "limitazioni di sovranita'". Questa formula legittima le limitazioni dei poteri dello Stato in ordine all'esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per la istituzione di una Comunita' tra gli Stati europei, ossia di una nuova organizzazione interstatuale, di tipo sovranazionale, a carattere permanente, con personalita' giuridica e capacita' di rappresentanza internazionale.

Massima n. 6957

La disposizione dell'art. 11 della Costituzione significa che, quando ne ricorrano i presupposti, e' possibile stipulare trattati i quali comportino limitazione della sovranita', ed e' consentito darvi esecuzione con legge ordinaria. La disposizione risulterebbe svuotata del suo specifico contenuto normativo, se si ritenesse che per ogni limitazione di sovranita' prevista dall'art. 11 dovesse farsi luogo ad una legge costituzionale. E' invece evidente che essa ha un valore non soltanto sostanziale ma anche procedimentale, nel senso che permette quelle limitazioni di sovranita', alle condizioni e per le finalita' ivi stabilite, esonerando il Parlamento dalla necessita' di ricorrere all'esercizio del potere di revisione costituzionale. - S. n. 14/1964.

Massima n. 6958

I regolamenti emanati dagli organi della C.E.E. a' sensi dell'art. 189 del Trattato di Roma appartengono all'ordinamento proprio della Comunita': il diritto di questa e il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorche' coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato. Esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie, - non qualificabili come fonte di diritto internazionale, ne' di diritto straniero, ne' di diritto interno dei singoli Stati -, debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli stati membri, senza la necessita' di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunita', si' da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari. - S. n. 98/1965.

Massima n. 6959

Risponde alla logica del sistema comunitario che i regolamenti della C.E.E., - sempreche' abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive - , come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti della Comunita', non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente. E qualora uno di questi regolamenti comportasse per lo Stato la necessita' di emanare norme esecutive di organizzazione dirette alla ristrutturazione o nuova costituzione di uffici e servizi amministrativi, ovvero provvedere a nuove o maggiori spese, prive della copertura finanziaria richiesta dall'art. 81 della Costituzione, mediante le opportune variazioni di bilancio, e' ovvio che l'adempimento di questi obblighi da parte dello Stato non potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione dell'applicabilita' della normativa comunitaria, la quale, quanto meno nel suo contenuto intersoggettivo, entra immediatamente in vigore.

Massima n. 6960

La guarentigie offerte dalla Costituzione rispetto alla legislazione dello Stato, concernenti la formazione e pubblicazione delle leggi, l'ammissibilita' del referendum abrogativo e del controllo di legittimita' costituzionale riguardano unicamente l'attivita' normativa degli organi dello Stato italiano e per la loro natura non sono riferibili o applicabili all'attivita' degli organi comunitari, regolata dal Trattato di Roma, che della Comunita' costituisce lo statuto fondamentale. A questo riguardo occorre tener presente che il Trattato istitutivo contiene nella Parte quinta - Istituzioni della Comunita' - (artt. 137-209), una organica normativa sulla composizione, sui poteri, sull'esercizio delle funzioni dei diversi organi, per cui l'ordinamento comunitario risulta caratterizzato da un complesso di garanzie statutarie, e da un proprio sistema di tutela giuridica.

Massima n. 6961

L'art. 189 del Trattato C.E.E., nel permettere l'emanazione di regolamenti contenenti imposizione di prestazioni patrimoniali non importa deroga alla riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione, poiche' questa disposizione non e' formalmente applicabile alle norme comunitarie, emanazione di una fonte di produzione autonoma, propria di un ordinamento distinto da quello interno. D'altra parte, anche sotto il profilo sostanziale, sembra ovvio osservare che quella storica garanzia non potrebbe dirsi violata, dal momento che i regolamenti comunitari debbono statutariamente corrispondere ai principi e criteri direttivi stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunita'.

Massima n. 6962

L'ordinamento della Comunita' economica europea contiene uno speciale sistema di tutela giurisdizionale, caratterizzato dalla pienezza delle funzioni attribuite alla Corte di giustizia dagli artt. 164 e seguenti del Trattato. L'ampiezza della tutela giurisdizionale che l'ordinamento comunitario assicura contro gli atti dei suoi organi eventualmente lesivi di diritti o interessi dei singoli soggetti e' gia' stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 1965.

Massima n. 6963

La competenza normativa degli organi della C.E.E. e' prevista dell'art. 189 del Trattato di Roma limitatamente a materie concernenti i rapporti economici, ossia a materie in ordine alle quali la Costituzione stabilisce bensi' una riserva di legge o il rinvio alla legge, ma le precise e puntuali disposizizioni del Trattato forniscono sicura garanzia, talche' appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana. E' appena il caso di aggiungere che in base all'art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranita' unicamente per il conseguimento delle finalita' ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le liberta' essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed e' ovvio che qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una si' aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale della Corte costituzionale sulla perdurante compatibilita' del Trattato con i predetti principi fondamentali.

Massima n. 6964

Deve escludersi che la Corte costituzionale possa sindacare singoli regolamenti, atteso che l'art. 134 della Costituzione riguarda soltanto il controllo di costituzionalita' nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, e tali, per quanto si e' detto, non sono i regolamenti comunitari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, nella parte in cui ha dato esecuzione all'art. 189 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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