Art. 263 — Riserve delle società cooperative e loro consorzi (articolo 12 legge 16 dicembre 1977, n. 904; articolo 3 legge 18 febbraio 1999, n. 28; articolo 6, comma 1, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
Fermo restando quanto disposto negli articoli 266, comma 1, 267, comma 3, 271, commi 1 e 2, 272, commi da 1 a 3 e 274, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.
La disposizione di cui al comma 1, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
Il comma 1 non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
Ai fini dell'applicazione del comma 1, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi degli articoli 65 e 92, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al primo periodo è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.