Art. 269 — Cooperative a mutualità prevalente (articolo 1, comma 460, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
Fermo restando quanto disposto degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2 e 267, comma 2, l'articolo 263, comma 1, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile: a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi; c) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99; d) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.