Art. 264 — Rivalutazione delle quote o delle azioni (articolo 7, commi da 1 a 3, legge 31 gennaio 1992, n. 59; articolo 17-bis, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 2525 del codice civile, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.

La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e degli articoli 70 e 98, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti e alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Imposte sui Redditi (2026)art. 266