Art. 270 — Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (articolo 1, comma 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 263, comma 1, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata a una riserva indivisibile prevista dallo statuto. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 263, comma 3.