Art. 274 — Condizioni di applicabilità delle agevolazioni (articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

Le agevolazioni previste dagli articoli 266, comma 1, 267, comma 3, 271, comma 1 e 272, commi da 1 a 3, si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nell'albo delle società cooperative.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'articolo 2514 del codice civile, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti gli organi di vigilanza competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →