Art. 268 — Disposizioni relative all'applicazione degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2, e 267, comma 2 (articolo 6, comma 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112)

Le disposizioni degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2 e 267, comma 2, si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59. In ogni caso, le disposizioni degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2 e 267, comma 2, non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →