Art. 265 — Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo 11, commi 9 e 10, legge 31 gennaio 1992, n. 59)

I versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, effettuati dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del presente testo unico, sono esenti da imposta e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Imposte sui Redditi (2026)art. 273