Art. 70 — Dividendi (articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 82, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 49, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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