Art. 71 — Spese per prestazioni di lavoro (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 5, comma 4.