Art. 303 — Regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici (articolo 32-quater, commi 1, 1-bis e 2, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, dalle società e dagli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a), b), c) e d): a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 98, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare; b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 70, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 55; d) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; e) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; per i soggetti non residenti indicati nel citato articolo 55, comma 5, la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 5.

Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 162, comma 1. 3 Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 57 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 57. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al primo periodo sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →