Art. 302 — Maggiorazione dell'aliquota IRES per le società di comodo (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-nonies, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 84, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 dai soggetti indicati dal citato articolo 301, comma 1, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.

I soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 126, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 1 e provvedono al relativo versamento.

Il comma 2 trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, a una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 126.

I soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 124 o all'articolo 125, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 1 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 124 assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 1, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 17 settembre 2011.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →