Art. 84 — Base imponibile (articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni del presente titolo, capo II, sezione I, per le società e gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del capo IV del presente titolo, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi I e V del presente titolo, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
Le società residenti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni della parte II, titolo III, capo II.