Art. 87 — Detrazione d'imposta per oneri (articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera u).
Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera dd).