Art. 83 — Stato ed enti pubblici (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 2, comma 115, legge 23 dicembre 2009, n. 191; articolo 1, comma 721, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 5, comma 8, decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207)

Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui al comma 1.

Ai soli fini dell'applicazione del comma 2, lettera a), si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.

Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, si applicano le disposizioni fiscali di cui al comma 2, e le disposizioni, anche amministrative, di attuazione.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →