Art. 262 — Trattamento fiscale nella fase di decumulo al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP (prodotti pensionistici individuali paneuropei) (articolo 15, commi da 3 a 7, decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114)
Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, erogate in forma di capitale o di prelievo, fino a un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale o in forma di prelievi sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Lo stesso regime si applica alle prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, erogate in capitale e quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante finale accumulato sono soggette per il loro intero ammontare a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento.
Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta. Le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta e a quelli di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n), se determinabili.
Le ritenute di cui al presente articolo sono applicate: a) dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore in PEPP, nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievi; b) dai soggetti eroganti, nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita.
Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta se determinabili. Qualora il soggetto tenuto all'applicazione delle ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente all'estero e non disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la ritenuta è applicata direttamente dal soggetto operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un suo rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.