Art. 259 — Trattamento fiscale della cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità nella forma pensionistica complementare (articolo 14, commi 4, 5 e 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; articolo 1, comma 156, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 258, comma 4.
In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 258, comma 4.
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche di cui all'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal citato decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data del 1° gennaio 2018, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.