Art. 210 — Oggetto ed ambito di applicazione (articolo 1 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

Gli articoli da 210 a 224 disciplinano lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 220, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 219, tra l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g), nonché, le modalità e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g).

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 224