Art. 224 — Scambio di informazioni (articolo 15 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

Entro i termini di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'Autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.

Entro i termini di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'Autorità competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile è situato.

L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalità e i termini previsti dall'articolo 210, comma 2.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 210