Art. 218 — Espletamento delle procedure da parte di terzi (articolo 9 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 212 a 216. In tali casi, tuttavia, la responsabilità in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →